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La revisione della qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Si, ma quando e come?

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La revisione della qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Si, ma quando e come?

 

Introduzione.

Come noto il Codice dei contratti pubblici (D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36) ha delineato un sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti (si vedano gli articoli 62, 63 e l’allegato II.4).

La normativa sul punto è stata modificata in alcuni aspetti dal recente Correttivo al Codice (D. lgs. 31.12.2024, n. 209).

Molte Amministrazioni, a partire dal primo luglio 2023 fino ad oggi, si sono qualificate inviando apposita istanza sul portale ANAC.

In questi giorni tuttavia molte Amministrazioni qualificate si stanno ponendo il dubbio se debbano procedere alla revisione della qualificazione e con quali tempistiche ed eventualmente in che modo.

Quando scade la qualificazione?

L’articolo 11 dell’Allegato II.4 al Codice prevede che <<Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.>>.

La Legge ci dice quindi <<ogni due anni>>. Si, ma da quando decorrono? Qual’è il termine iniziale a partire dal quale si calcolano i due anni?

Un’interpretazione ragionevole di questa norma dovrebbe portare a pensare che i due anni decorrano a partire dalla data di qualificazione della Stazione Appaltante.

Se ad esempio la Stazione Appaltante si è qualificata il 10.02.2024 la scadenza dovrebbe essere il 10.02.2026.

Anche dal punto di vista letterale la disposizione sembra portare a ritenere che i due anni decorrano a partire dalla data di qualificazione della Stazione Appaltante. Difatti, la norma parla di “aggiornamento del punteggio di qualificazione ogni due anni”. Il che, anche letteralmente, porterebbe a pensare che si debba aggiornare “il punteggio ottenuto” due anni prima.

Guardando inoltre alla formulazione <<biennio di qualificazione>> di cui alle Tabelle A e B dell’Allegato II.4, sembrerebbe più ragionevole ritenere che il termine iniziale (da cui far decorrere i due anni) coincida con la data di qualificazione. Infatti, dal punto di vista letterale, l’espressione <<biennio di qualificazione>> dovrebbe tradursi ‘periodo di due anni in cui la Stazione appaltante è qualificata’.

Ebbene, ANAC sembra non interpretare in questo senso.

Se si entra con il profilo di RASA all’interno della Sezione ‘Le mie istanze’ si vedrà anche la data di scadenza della qualificazione e (con sorpresa) si scoprirà che la data di scadenza è al 30.06.2025.

In sostanza, per ANAC il termine di qualificazione è indipendente dal momento di invio dell’istanza: per ANAC la qualificazione scade per tutti il 30.06.2025.

Questa interpretazione è, a mio modesto avviso, non molto ragionevole in quanto una Stazione Appaltante che -per ipotesi- si qualificasse il 20.06.2025 risulterebbe qualificata per 10 giorni (!).

In definitiva l’ANAC sembra interpretare il ‘biennio di qualificazione’ in modo fisso e uguale per tutti. Il primo biennio è 30.06.2023-30.06.2025; il secondo biennio è 30.06.2025-30.06.2027 e così via.

Oramai il criterio interpretativo generale in materia di contratti pubblici sembra essere diventato quello della ‘soluzione interpretativa più gravosa per l’Amministrazione’.

 

Quando inviare l’aggiornamento della qualificazione?

Appurato (?) che la qualificazione scade per tutti il 30.06.2025 a prescindere dalla data in cui l’Ente ha inviato istanza vediamo quando e in che modo si debba procedere alla revisione della qualificazione.

Lo stesso articolo 11 dell’allegato II.4, al secondo periodo ci dice che <<Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione>>.

<<Entro tre mesi dalla scadenza>> dovrebbe voler dire -seguendo l’interpretazione di ANAC per cui la scadenza è fissata al 30.06.2025- entro il 30.09.2025 oppure entro il 30.03.2025?

La formulazione normativa è equivoca.

In sostanza, l’aggiornamento andrà fatto nella finestra temporale tra il 30.06.2025 e il 30.09.2025 o entro il 30.03.2025?

Sul punto non si ritrovano chiarimenti. L’unico dato fattuale è che l’ANAC (come vedremo nel prossimo paragrafo) non ha ancora implementato le modalità per la revisione della qualificazione e pertanto forse l’ANAC (considerando che mancano pochi giorni al 30.03) intende che la richiesta di aggiornamento dovrà essere inviata a partire dal 30.06.2025 ed entro il 30.09.2025.

Chissà.

 

Come inviare l’aggiornamento della qualificazione?

Sulle modalità ancora tutto tace.

Infatti, ad oggi, accedendo sul portale ANAC non si trova un modo per aggiornare l’istanza.

Cliccando su ‘modifica’ il portale ci risponderà che “Non è più possibile apportare modifiche dopo l’invio della domanda”.

Cliccando su ‘aggiungi’ il portale ci risponderà che la “La Stazione Appaltante è già qualificata per il settore richiesto”.

Quindi come fare?

Nessuno lo sa. Anche leggendo il manuale ANAC sulla qualificazione non si trovano informazioni a riguardo.

Si aspettano news.

Ringrazio Maria Teresa Massi e Federica Tognini per avermi aiutato a riflettere su questa tematica.


Si rinvia ad altri articoli sul tema della qualificazione:

https://www.supportoappalti.com/2025/03/12/revisione-qualificazione-articolo-11-allegato-ii-4/

https://www.supportoappalti.com/2025/03/12/la-deroga-alla-qualificazione-in-caso-utilizzo-autonomo-strumenti-di-negoziazione-di-cuc-qualificata-vale-anche-per-lesecuzione-si-ce-lo-dice-larticolo-62-comma-6-lettera-f/

https://www.supportoappalti.com/2025/02/11/a-partire-dal-primo-gennaio-2025-e-necessaria-la-qualificazione-per-lesecuzione-a-prescindere-dallimporto-del-contratto-no/

https://www.supportoappalti.com/2025/02/10/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-per-lesecuzione-si-ma-chiariamo/

https://www.supportoappalti.com/2025/01/28/qualificazione-per-concessioni-e-partenariati-con-il-correttivo-per-gli-importi-sotto-i-500-000-per-i-lavori-e-sotto-la-soglia-dellaffidamento-diretto-per-servizi-e-forniture-non-ce/

https://www.supportoappalti.com/2025/01/16/correttivo-qualificazione-stazione-appaltanti-abbassata-la-soglia-di-rilevanza-dei-cig-di-lavori-da-500-000-a-150-000-e-modificato-il-periodo-di-riferimento-ora-individuato-nel-quinquennio-precede/

https://www.supportoappalti.com/2024/10/17/la-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-un-sistema-bloccato-la-qualificazione-per-la-progettazione-e-per-lesecuzione/

https://www.supportoappalti.com/2024/06/18/comunicazione-anac-qualificazione-stazioni-appaltanti-qualificate-12-giugno-2024/

https://www.supportoappalti.com/2024/06/13/qualificazione-ordinaria-delle-stazioni-appaltanti-qualificate-con-riserva-contano-anche-le-gare-svolte-nel-periodo-di-riserva/

https://www.supportoappalti.com/2024/05/06/aziende-nei-settori-speciali-escluse-dalla-qualificazione-s-a/

https://www.supportoappalti.com/2024/04/30/intervento-anac-su-procedura-bandita-in-assenza-di-qualificazione-ex-artt-62-e-63/

https://www.supportoappalti.com/2024/04/01/istanza-di-qualificazione-entro-il-30-giugno-2024-scarica-il-vademecum/

https://www.supportoappalti.com/2024/03/19/project-financing-per-realizzare-un-ospedale-non-si-puo-fare-se-non-si-ha-la-qualificazione/

https://www.supportoappalti.com/2024/03/11/nota-anac-del-27-febbraio-2024-deroghe-puntuali-alla-qualificazione-per-istituzioni-scolastiche-ed-educative-statali/

https://www.supportoappalti.com/2024/02/06/qualificazione-s-a-per-concessioni-e-partenariati-aggiornate-le-faq-anac/

https://www.supportoappalti.com/2024/02/06/aggiornate-le-faq-sulla-qualificazione/

https://www.supportoappalti.com/2024/02/02/pubblicato-in-anac-il-manuale-per-la-qualificazione/

https://www.supportoappalti.com/2023/11/28/21-11-2023-la-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-una-opportunita-per-aggregare-ma-cosa/

https://www.supportoappalti.com/2023/05/22/comunicato-anac-e-faq-sulla-qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-nel-nuovo-codice/

https://www.supportoappalti.com/2023/12/05/deroga-alla-qualificazione-in-caso-di-utilizzo-di-strumenti-di-negoziazione-messi-a-disposizione-da-cuc-qualificate/

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