supportoappalti.com

La deroga alla qualificazione in caso utilizzo autonomo strumenti di negoziazione di CUC qualificata vale anche per l’esecuzione? Si, ce lo dice l’articolo 62, comma 6, lettera F.

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

La deroga alla qualificazione in caso utilizzo autonomo strumenti di negoziazione di CUC qualificata vale anche per l’esecuzione? Si, ce lo dice l’articolo 62, comma 6, lettera F. 

 

Come noto

(https://www.supportoappalti.com/2023/12/05/deroga-alla-qualificazione-in-caso-di-utilizzo-di-strumenti-di-negoziazione-messi-a-disposizione-da-cuc-qualificate/) l’articolo 62, comma 6, lettera C, legittima le SA non qualificate ad affidare appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate. In sostanza, in caso di utilizzo di strumento di negoziazione messo a disposizione da CUC qualificata la SA non qualificata può procedere ad affidamento oltre le soglie di cui all’articolo 62. 

 

Ci si domanda se questa “deroga parziale” alla qualificazione valga anche per la fase di esecuzione.



La risposa è positiva e la si trova nell’articolo 62, comma 6, lettera F: “Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63 eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d)”.

Potrebbe interessarti anche

Correttivo

Correttivo: qualificazione stazione appaltanti. Abbassata la soglia di rilevanza dei CIG di lavori (da 500.000) a 150.000 e modificato il periodo di riferimento ora individuato nel quinquennio precedente la data di inizio il biennio di qualificazione (e non più al quinquennio precedente al 31.12.2022). Si ma ancora l’ANAC non ha aggiornato la piattaforma.

Correttivo: qualificazione stazione appaltanti. Abbassata la soglia di rilevanza dei CIG di lavori (da 500.000) a 150.000 e modificato il periodo di riferimento ora individuato

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.