Rotazione e servizi sociali: Sentenza CGARS 24 febbraio 2025, n. 108. La rotazione non opera nei servizi alla persona.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con Sentenza 24 febbraio 2025, n. 108, ha recentemente riformato la Sentenza TAR Sicilia, Catania, n. 1370 del 11.04.2024 (https://www.supportoappalti.com/2024/04/26/deroga-alla-rotazione-nei-servizi-sociali-si-ma-attenzione-a-motivare/) confermando, tuttavia, che la rotazione in senso proprio non opera nei servizi alla persona.
Il TAR Catania aveva accolto il ricorso ritenendo che, seppur nei servizi alla persona non operi il principio di rotazione in senso stretto, è anche vero che, in forza del principio di accesso al mercato di cui all’articolo 3, spetta all’Amministrazione motivare le ragioni per cui si riaffida al solito.
Questa la massima: <<In definitiva, per l’affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all’affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, ma ha l’obbligo di motivare con riferimento ai parametri indicati nel 3° comma dell’art. 128 cit., poiché argomentando diversamente si consentirebbe la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in aperta violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023, mercato che rimarrebbe precluso ad altri operatori potenzialmente in grado di offrire i medesimi standard qualitativi e prestazionali di cui al citato art. 128, comma 3°.>>.
Il TAR Catania aveva quindi accolto il ricorso ritenendo il provvedimento (di riaffidamento al solito) carente di motivazione e pertanto in contrasto con il principio di accesso al mercato di cui all’articolo 3 del Codice.
Si rinvia a questo articolo per la lettura della riformata Sentenza TAR Sicilia, Catania, n. 1370 del 11.04.2024:
Nella recente Sentenza il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riformato la Sentenza del TAR Sicilia – Catania evidenziando che l’Amministrazione aveva motivato adeguatamente la “deroga” al principio di accesso al mercato.
Il Giudice di secondo grado afferma infatti che l’Amministrazione <<seppur sinteticamente, ha evidenziato la specifica urgenza del provvedere e l’ottima prestazione professionale dell’associazione controinteressata in ordine agli specifici interessi tutelati dal servizio>>.
Pertanto accoglie il ricorso.
Qui la massima: << Il secondo motivo in parte ripete il primo. Tuttavia, si estende nel contestare le conclusioni del primo giudice in ordine alla congruità della motivazione del provvedimento gravato per derogare al principio di rotazione. Su tale aspetto se è vero che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sotto soglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1, del codice, come correttamente affermato dal T.A.R., è, altresì, vero che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del codice. Pertanto, l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 impone che per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3 sopra menzionati. Nel caso che occupa, premesso che si verte di affidamento ormai concluso, la determina fa espresso riferimento alla deroga di cui all’art. 49, comma 4, cit., evidenziando che l’Amministrazione ha preso in considerazione la necessità di motivare sulla predetta deroga. E, seppur sinteticamente, ha evidenziato la specifica urgenza del provvedere e l’ottima prestazione professionale dell’associazione controinteressata in ordine agli specifici interessi tutelati dal servizio.>>.
Infine, si evidenzia che sul tema era intervenuto anche il T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, 07 dicembre 2024, n. 365. Nel caso di specie l’operatore uscente gestore del servizio impugnava la pubblicazione di una procedura in quanto non invitato alla stessa in osservanza del principio di rotazione. Secondo il ricorrente ha errato l’Amministrazione a non invitarlo in quanto nei servizi alla persona non opera il principio di rotazione. Il TAR Abruzzo respingeva il ricorso.
A mio avviso giustamente il Giudice respingeva il ricorso in quanto, se è vero che nei servizi alla persona il principio di rotazione può essere ritenuto cedevole rispetto alle esigenze di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi (Art. 128, co. 3), è anche vero che deve essere l’Amministrazione a motivare in relazione alla necessità di riaffidare al solito operatore in forza delle esigenze ora richiamate. Qualora l’Amministrazione non rilevi queste esigenze, in osservanza del principio di accesso al mercato di cui all’art. 3, ben può non invitare l’operatore uscente. In sostanza, è un tipico esempio di bilanciamento degli interessi in gioco, cuore dell’esercizio della discrezionalità amministrativa.
La citata Sentenza è tuttavia criticabile nelle motivazioni e soprattutto nei passaggi in cui il Giudice Abruzzese sostiene l’applicabilità della rotazione in senso proprio ai servizi alla persona. Forse il Giudice ha esagerato nel voler motivare ed è così andato fuori rotta. Sul punto infatti basta leggere la Relazione al Codice per prendere atto dell’intenzione del Legislatore di escludere l’applicazione del principio di rotazione nei servizi alla persona.
Sul punto rinvio a questo mio articolo, in cui in tempi non sospetti avevo già chiarito la questione:
CONCLUSIONI
La rotazione in senso stretto non opera nei servizi alla persona.
Tuttavia, la rotazione, sebbene tenuta fuori dalla porta rientra dalla finestra attraverso il principio di accesso al mercato di cui all’articolo 3.
Principio che tuttavia è ben più elastico e meno rigido rispetto alla rotazione in senso stretto di cui all’articolo 49.
Pertanto è sufficiente motivare (secondo il CGARS anche sinteticamente) la necessità di riaffidare al solito.
A mio avviso la motivazione dovrebbe appuntarsi sulle esigenze di cui all’articolo 128 comma 3 (“L’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.”).
Rinvio alla lettura di altri contributi connessi al tema:
-il cd. sistema alleggerito nei servizi sociali:
-la differenza tra il principio e la regola della rotazione:
– focus sulla rotazione e il concetto di continuità degli affidamenti:
BERTELLI FRANCESCO