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Responsabile di fase ed incentivi per funzioni tecniche. Parere del MIT n. 3137 del 30.01.2025

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Responsabile di fase ed incentivi per funzioni tecniche. Parere del MIT n. 3137 del 30.01.2025

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3137

QUESITO

L’art.15, comma 4, del d.lgs 36/2023 prevede per le S.A. e gli enti concedenti la possibilità di individuare modelli organizzativi con la previsione di nomina dei Responsabili del Procedimento per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione le cui responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase. Come si possono coniugare tali compiti con le attività incentivanti di cui all’Allegato I.10? Vale a dire, nell’ambito delle elencate “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previste per le singole procedure” (art.45, comma 1) è possibile effettuare uno “splitting” della quota di incentivo posta a carico del Responsabile Unico del Progetto in modo tale da ripartire tale suddivisione con gli stessi “Rp di fase”, oppure attribuire a tali figure quote di incentivi corrispondenti alle attività tecniche di possibile loro competenza elencate nell’Allegato I.10 ovvero, in ultima analisi, modificare le attività dello stesso Allegato I.10 mediante la previsione dei Responsabili del Procedimento per le fasi previste dal sopra riportato comma 4?

 

RISPOSTA AGGIORNATA   

Per la questione sottoposta si rimanda al documento ITACA relativo a “Schema di Disciplinare per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art 45 del d.lgs n. 36/2023”. Infatti la questione investe aspetti prettamente organizzativi che trovano composizione in un atto interno della stazione appaltante. Ciò posto, relativamente alla domanda n. 1), ovvero se sia possibile attribuire, ai responsabili del procedimento di fase, quote di incentivi corrispondenti alle attività tecniche di possibile loro competenza elencate nell’Allegato I.10, la risposta è affermativa come ripartizione della quota di incentivo prevista per il RUP tra lo stesso RUP e i responsabili di fase sulla base delle attività da quest’ultimi svolte. In tal senso l’ultimo periodo dell’art. 15, comma 4, del Codice, che recita “Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”. Pertanto, nell’atto dell’Ente che disciplina la ripartizione degli incentivi dovranno anche essere individuate, in diminuzione della quota d’incentivo spettante al RUP ed in dettaglio, le quote da destinarsi ai responsabili di procedimento di fase sulla base dell’ampiezza dei compiti loro attribuiiti nella singola procedura. Per la domanda n. 2), ovvero se sia possibile modificare le attività dello stesso Allegato I.10 mediante la previsione dei responsabili del procedimento per le fasi previste dal co 4 art. 15 d.lgs 36/2023, la risposta è negativa in quanto l’elenco di cui all’allegato I.10 è tassativo.

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