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Il quinto d’obbligo e il valore stimato del contratto. Il recente Parere MIT n. 3116 del 6 dicembre 2024.

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Il quinto d’obbligo e il valore stimato del contratto. Il recente Parere MIT n. 3116 del 6 dicembre 2024.


Ci eravamo giĂ  occupati della questione con un precedente articolo evidenziando qualche criticitĂ  in merito alla nuova disposizione di Legge (art. 120, co. 9) e alle interpretazioni di MIT e ANAC in punto di computo del quinto nel valore stimato del contratto

(https://www.supportoappalti.com/2024/07/02/il-quinto-dobbligo-deve-essere-considerato-nel-calcolo-del-valore-dellappalto-ai-sensi-dellarticolo-14-per-il-bando-tipo-anac-e-per-il-mit-si/).

Recentemente il MIT, con il parere n. 3116 del 6 dicembre, sembra aver corretto un po’ il tiro prevedendo che solo nel caso in cui il quinto sia inteso come forma di opzione (art. 120, co. 1, lett. a) allora dovrà essere previsto nell’ambito del valore stimato dell’appalto (art. 14, co. 4). Negli altri casi (opzioni di legge quali varianti etc.) no.

Questa soluzione interpretativa, senz’altro piĂ¹ coerente con la natura del quinto d’obbligo, tuttavia non risolve un dato letterale della norma ambiguo.

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3116

PARERE N. 3116 DEL 06/12/2024

 

Quesito:        

Si chiede se in virtĂ¹ del principio per cui il quinto d’obbligo ex art. 120 co. 9 deve essere considerato nel valore stimato dell’appalto, laddove previsto nei documenti di gara, lo stesso debba essere reso evidente nel quadro A del Quadro Economico, anzichè nel quadro B (somme a disposizione).

Risposta aggiornata

L’applicazione dell’art. 120, c. 9 del Codice dei contratti pubblici è rimesso alla lex spacials di gara. Non vi è una sola metodologia di applicazione di detta norma, la decisione è rimessa alla disciplina di gara. Ove la lex specialis di gara prevede l’applicazione dell’art. 120, c. 9 come forma di opzione (a norma dell’art. 120, c. 1 lett. a) del Codice), in base all’art. 14, c. 4 del Codice, detto importo va computato nel valore della procedura, da inserire nel quadro A del quadro economico, pur non necessitando da subito di copertura economica. Ove di converso la lex spacialis di gara preveda l’applicazione dell’art. 120, c. 9 del Codice solo come vincolo per l’appaltatre in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d’opera non previste al momento di gara (non giĂ  comprese in clausole opzionali), detto importo non è da conteggiare nell’importo della procedura e non trova corrispondenza esplicita nel quadro economico (rientrando di fatto nella voce imprevisti).

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