Corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione SOA
L’art. 30, comma 2 dell’Allegato II12 che << quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato>>.
Analogamente l’articolo 68 comma 11 dispone che <<i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.1>>.
Sul punto si veda recentemente TAR Milano – Lombardia n. 3625 del 12.12.2024.