L’articolo 125, co. 1, del Codice (D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36) dispone che <<Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14.>>.
L’articolo 33 dell’Allegato II.14 al Codice (rubricato ‘Esclusione dall’anticipazione del prezzo’) prescrive che <<Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.>>
È quindi ammessa l’anticipazione del prezzo per i contratti di fornitura?
L’articolo 33 è astrattamente suscettibile di due interpretazioni.
Si può infatti ritenere che siano escluse (dall’applicabilità dell’anticipazione del prezzo) soltanto le forniture a esecuzione immediata oppure che siano escluse tutte le forniture tout court.
La seconda interpretazione cozza tuttavia con l’articolo 125 comma 6 che ammette espressamente la possibilità dell’anticipazione del prezzo per i contratti di fornitura con caratteristiche di periodicità o continuità (<<Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità , che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5>>).
Pertanto, da una lettura sistematica delle norme, ne ricaviamo che l’anticipazione del prezzo è ammessa per le forniture purché non siano forniture ad esecuzione immediata.
Il problema ora è definire cosa sia una fornitura ad esecuzione immediata considerato che trattasi di categoria di elaborazione dottrinaria. La fornitura ad esecuzione immediata sembra configurarsi come quella fornitura che in cui il momento della conclusione del contratto coincide con il momento dell’esecuzione del contratto (diversa cosa dai contratti ad esecuzione istantanea – che è genus più ampio- all’interno del quale rientrano anche i contratti ad esecuzione differita; vale a dire quei contratti in cui l’esecuzione -o parte di essa- è rimessa ad un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto).
Alla luce della ricostruzione di cui sopra è quindi ammissibile riconoscere l’anticipazione del prezzo per una fornitura con consegna differita.
Francesco Bertelli
Edoardo Mannucci