Quando studiavo Giurisprudenza a Pisa il Professor Francesco Dal Canto distingueva regola e principi (Manuale di Diritto Costituzionale a cura di Roberto Romboli, Giappichelli, 2011, Volume I, pag. 120).
<<I principi sono norme giuridiche contrapposte alle regole: mentre queste ultime hanno una struttura condizionale e una fattispecie determinata (se si verifca la situazione X allora è vietato / peremsso / imposto il comportamento Y), quelli [i principi] hanno una struttura categorica e una fattispecie indeterminata. >> (analogamente: Manuale di diritto privato Torrente-Schlesinger, ventiduesima edizione, pagina 14: <<La norma si struttura come un periodo ipotetica (..) >>. ).
Ebbene, affezionato a questa distinzione, non posso non rilevare come il cd. principio di rotazione in realtà si configuri come regola e non come principio.
Infatti la struttura della norma è del tipo ‘se A allora B’ dove B è il divieto di affidamento e A corrisponde a due affidamenti consecutivi allo stesso operatore per la stessa categoria o settore.
Nulla osta poi a riconoscere la sussistenza anche della rotazione come principio; ma la rotazione, come descritta dall’articolo 49, è una regola e non un principio.