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La revisione prezzi per lavori, servizi e forniture, nel correttivo approvato dal CDM il 21.10.2024. L’Allegato II.2-bis.

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La revisione prezzi per lavori, servizi e forniture, nel correttivo approvato dal CDM il 21.10.2024. L’Allegato II.2-bis.  

-1. Introduzione. L’eccedenza. -2. Ambito di applicazione. -3. Obbligatorietà della clausola di revisione. -4. L’automaticità della revisione prezzi. L’obbligo di monitoraggio per le Stazioni Appaltanti. -5. La revisione prezzi nei lavori: la predeterminazione dell’indice da parte del Progettista; il periodo di riferimento; il Direttore dei lavori; Stati di avanzamento e Stato di avanzamento revisionale; il metodo B e l’alternativa del metodo C solo se espressamente previsto; il pagamento con i SAL. -6. La revisione prezzi nei lavori: l’accordo quadro, le varianti; il subappalto e l’appalto integrato. -7. La revisione prezzi per servizi e forniture: gli indici revisionali applicabili; l’individuazione degli indici; il calcolo della variazione e le modalità di pagamento; appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio. -8. Copertura economica e finanziaria. -9. Disposizioni transitorie e finali.

 

1.Introduzione. L’eccedenza.

Il 21.10.2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il correttivo al Codice.

Una delle questioni più rilevanti concerne il tema della revisione prezzi.

E’ stato infatti redatto un allegato ad hoc dedicato alla revisione prezzi: l’Allegato II.2-bis.

Inoltre, è stato chiarito che la revisione prezzi opera solo per l’eccedenza (in analogia a quanto previsto dal Codice Civile all’art. 1664).


2. Ambito di applicazione.

Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione ordinaria. (art. 1, co. 2)

Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. (art. 1, co. 3).

Da evidenziare che nel caso di servizi e forniture ad esecuzione istantanea non opera la revisione prezzi.


3. Obbligatorietà della clausola di revisione

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all’articolo 60, comma 2, del Codice.  (art. 2, co. 1).

Rimane l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di inserire clausole di revisione prezzi. In altre parole, la revisione prezzi non opera di Legge ma deve essere prevista nei documenti di gara in osservanza alle norme del Codice (come vedremo infatti l’Amministrazione – con il progettista – può redigere la clausola in vari modi).

Questa impostazione generale è peraltro in linea con quella già adottata dall’articolo 29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (Convertito in Legge con L. 28 marzo 2022, n. 25).

 

4. L’automaticità della revisione prezzi. L’obbligo di monitoraggio per le Stazioni Appaltanti.

Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del Codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi.  (art. 3, co. 1)

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell’indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell’importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. (art. 3, co. 2).

A fugare ogni dubbio sul punto si chiarisce in modo inequivocabile che non è necessaria un’istanza di parte per attivare la revisione dei prezzi. Da rilevare che spetta alla stazione appaltante monitorare gli indici con una cadenza “non superiore” a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto.


5. La revisione prezzi nei lavori: la predeterminazione dell’indice da parte del Progettista; il periodo di riferimento; il Direttore dei lavori; Stati di avanzamento e Stato di avanzamento revisionale; il metodo B e l’alternativa del metodo C solo se espressamente previsto; il pagamento con i SAL.

Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L’indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato.  (art 4, co. 2).

Spetta al progettista individuare l’indice sintetico revisionale dato dalla media ponderata degli indici corrispondenti alle Tipologia Omogenee di Lavorazioni di cui alla Tabella A. In pratica, il progettista deve:

i.               Individuare l’incidenza percentuale delle varie TOL sull’appalto;

ii.              Individuare l’indice per ogni TOL;

iii.             Individuare media ponderata degli indici delle TOL oggetto di appalto (vale a dire l’indice sintetico revisionale).

Da rilevare che poi l’indice sintetico (“di partenza”) per il calcolo della variazione non sarà quello individuato dal progettista in sede di progettazione bensì quello rilevato al momento dell’aggiudicazione (in pratica andrà rideterminato l’indice sintetico calcolato dal progettista aggiornandolo agli indici sussistenti al momento dell’aggiudicazione).

Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo.  (art. 5, co. 1).

Interessante -e criticata – scelta è stata quella di considerare come indice di partenza non quello al momento dell’offerta ma quello al momento dell’aggiudicazione.

Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.  (Art. 5, co. 2).

Il momento dell’accertamento è il momento a decorrere dal quale è ammissibile il riconoscimento della revisione.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell’accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice. (Art. 5, co. 3)

Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.  (Art. 5, co. 4)

I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B. (Art. 5, co. 5).

Da evidenziare la possibilità di scelta di un metodo alternativo rispetto al metodo A.

La Stazione Appaltante può optare per il metodo C. Il metodo C, a differenza del metodo A, tiene di conto delle lavorazioni effettivamente svolte (rendicontate) nel periodo di riferimento. In pratica il metodo C tiene di conto dell’effettive lavorazioni svolte in quel dato periodo di tempo in osservanza del cronoprogramma. Diversamente il metodo A tiene di conto genericamente di tutti i TOL senza considerare che magari una lavorazione non è stata effettivamente svolta in quel periodo in quanto da cronoprogramma è successiva.

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.  (Art. 5, co. 6)

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.  (Art. 5, co. 7)

Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l’importo contrattuale di cui all’articolo 125, comma 3 e l’importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato. (Art. 5, co. 8)


6. La revisione prezzi nei lavori: l’accordo quadro, le varianti; il subappalto e l’appalto integrato.

Accordo quadro (art. 6)

Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che: 

a) l’importo complessivo di cui all’articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo; 

b) l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;

c) il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo; 

d) l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.

Varianti (art. 7)

Nel caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l’indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b); 

b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell’indice sintetico è modificata con l’integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b). 

Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all’approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

Subappalto (art. 8)

I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del Codice e al presente Allegato. 

Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l’articolo 5.

Negli altri casi l’appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del Codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

 

Appalto integrato (art. 9)

In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44 del Codice, l’indice sintetico di cui all’articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara. 

L’indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico di cui all’articolo 4, comma 2, terzo periodo. 

 

7. La revisione prezzi per servizi e forniture: gli indici revisionali; l’individuazione degli indici; il calcolo della variazione e modalità di pagamento;

Gli indici revisionali applicabili (art. 10)

1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT: 

a) nell’ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l’intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

b) gli indici dei prezzi alla produzione dell’industria per settore economico ATECO; 

c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (business to business) per settore economico ATECO; 

d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico Ateco.  

2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

In relazione alle categorie di indici indicate dall’articolo 60, l’articolo 10 dell’Allegato specifica gli indici revisionali applicabili categoria per categoria (comma 1) evidenziando che per talune particolari categorie potranno essere previsti indici settoriali (comma 2).

L’individuazione degli indici (art. 11)

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell’attività oggetto dell’appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).

2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche specifiche dell’appalto, individuano l’associazione fra il CPV selezionato e l’indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:

a) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella; 

b) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;

c) se il codice CPV rientra nell’elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella; 

d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all’indice o agli indici ISTAT.

3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti. 

4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l’indice di revisione di cui all’articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all’attività oggetto dell’appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione, di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.  

In sostanza, la prima cosa che deve fare una Stazione Appaltante è individuare il CPV in relazione all’oggetto dell’appalto.

Secondariamente, dovrà vedere la corrispondenza tra il CPV e gli indici; in pratica, deve andare a vedere a quale indice (o sistema di indici) corrisponde quel CPV.

Come descritto dal comma 2 al CPV potrà essere associato un solo indice (Tabella D1) oppure più indici  (Tabella D2 e Tabella D3).

Il caso in cui al CPV sia associato un solo indice è il caso più semplice.

Nei casi in cui al CPV siano associati più indici bisogna distinguere il caso in cui il CPV rientri nella Tabella D.2. o nella Tabella D.3.

Nel caso della Tabella D.2 posso darsi due ipotesi: l’ipotesi in cui siano identificati più indici e allora si dovrà scegliere l’indice più adeguato; l’ipotesi in cui, in ragione della eterogeneità del contratto, sia necessario attribuire più indici secondo un sistema di ponderazione degli stessi che attribuisca ad ognuno il peso specifico in base ad ogni componente del contratto.

Nel caso della Tabella D.3. si deve individuare un sistema di ponderazione degli indici.

Da evidenziare il comma 5 per cui resta in ogni caso nel potere della Stazione Appaltante la possibilità di motivare nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l’adozione, di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime.

 

Il calcolo della variazione e modalità di pagamento (art. 12).

Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con  la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il  valore dell’indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell’articolo 11, al  momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di  aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei  termini di aggiudicazione ai sensi dell’Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della  variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, come  individuato dal predetto Allegato.

2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la  determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell’applicazione della  revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, le stazioni  appaltanti comunicano all’appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al  comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

Di seguito la formula per il calcolo.


Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio (art. 13)

1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici  CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:

a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell’appalto; 

b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a  ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei  documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;

c) ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del  prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall’articolo 3, comma 1, calcolano la media  ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della  lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati  di indici, si applica l’articolo 12, comma 1; 

d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore  al 5 per cento; 

e) nell’ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o  in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei  documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l’applicazione della revisione  prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad  oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l’indicizzazione dei prezzi applicati  alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell’andamento dei prezzi  e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola  la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi  delle singole componenti. 

3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute  a titolo di revisione dei prezzi, si applica l’articolo 12.

Nel caso in cui l’appalto sia caratterizzato da più prestazioni riconducibili a diversi CPV (‘appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio’) allora le Stazioni Appaltanti individuano i CPV applicabili e ne determinano la relativa incidenza percentuale sul valore totale dell’appalto. Applicheranno pertanto il meccanismo revisionale sopradescritto tenendo di conto dei diversi CPV e conseguentemente dei diversi indici o sistemi di indici associati ai CPV in base alla percentuale di incidenza del relativo CPV (e indice o sistema di indici associato).


8. Copertura economica e finanziaria (art. 15)

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli  appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e),

punto 6), dell’Allegato I.7: 

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui  all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell’Allegato I.7, fatte salve le somme relative  agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima  stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle  norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione  appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di  regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua spesa autorizzata disponibile. 

2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme  disponibili derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli  accantonamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell’Allegato I.7.

3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli  appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all’articolo 60, comma 5, del Codice.

4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi  dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per  cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel  caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o  dell’elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in  diminuzione del medesimo intervento.


9. Disposizioni transitorie e finali (art. 16)

1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano: 

a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di  pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del Codice;

b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data  di entrata in vigore del presente Allegato. 

2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1,  lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3,  lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023. 

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale  istituzionale dell’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del Codice, nel  testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici1.

4. Al fine di monitorare con regolarità l’individuazione e l’aggiornamento degli indici revisionali,  nonché la loro concreta applicazione nei contratti di lavori, servizi e forniture, è istituito presso  il Ministero delle infrastrutture e trasporti l’Osservatorio sulla revisione prezzi. La composizione  e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio di cui al primo periodo sono definite con decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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