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Verifiche su operatori esteri e tracciabilità dei flussi.

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Come svolgere le verifiche sugli operatori esteri?

Risponde il MIT con parere n. 1359 del 14.06.2022 e conferma l’ANAC con atto del 28 settembre 2022 (fasc. 3754).

<< (..) in assenza di disposizioni codicistiche specifiche in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell’UE, si ritiene applicabile l’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000: in particolare, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. In alternativa, si ritiene opportuno chiedere direttamente al soggetto interessato la produzione di una dichiarazione giurata resa dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. >>

 


LINK PARERE MIT: 

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/1359

 

LINK ATTO ANAC:

https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-28-settembre-2022-fasc.3754.2022

 

Altra questione concernente gli affidamenti esteri riguarda la tracciabilità.

Sul punto si è espressa l’ANAC al paragrafo 2.6 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023).

 

Una questione particolarmente delicata concerne l’applicazione della tracciabilità ai contratti

sottoscritti tra pubbliche amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti all’interno

dei confini nazionali.

Al riguardo, si ritiene che, attese la ratio dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e la sanzione di nullità

connessa al suo mancato rispetto, gli obblighi di tracciabilità hanno natura imperativa e che le

relative disposizioni sono norme di applicazione necessaria, anche alla luce delle ordinarie regole

di diritto internazionale privato.

Peraltro, sul piano sanzionatorio, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza

del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l’operatore

economico straniero non stabilito in Italia possa, di fatto, essere assoggettato alle sanzioni

stabilite dall’art. 6 della legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza,

valere solo sul piano contrattuale, ad esempio inserendo apposite previsioni nei protocolli di

legalità o patti di integrità.

Occorre anche considerare che, per tali contratti, l’eventuale filiera rilevante può realizzarsi in territorio non italiano. Ad esempio, nel caso di acquisto, da parte di stazioni appaltanti, di forniture o servizi infungibili, da un operatore economico non stabilito sul territorio nazionale, si può verificare, nella pratica, che il solo operatore economico in grado di eseguire la prestazione opponga un rifiuto all’accettazione integrale delle clausole di tracciabilità (in ipotesi adducendo una normativa interna incompatibile), soprattutto per quanto concerne gli obblighi a valle. In tali casi, ferma restando l’acquisizione del CIG, sarà onere dell’amministrazione conservare idonea documentazione che comprovi che la stessa si è diligentemente attivata richiedendo l’applicazione della tracciabilità


A titolo esemplificativo, può citarsi il caso dei servizi consistenti nella predisposizione e concessione di utenze per la consultazione, tramite rete, della versione elettronica di riviste scientifiche. Qualora, in ipotesi, l’editore straniero rifiuti di inserire nei contratti a valle la clausola di tracciabilità, la stazione appaltante procederà comunque all’acquisto del bene o del servizio, motivando in ordine all’unicità del prestatore ed in ordine alla stretta necessità di acquisire quella determinata prestazione (si pensi al caso di una università dinanzi all’acquisto “necessitato” di prestigiose riviste straniere).

Diversamente, non sono soggetti a tracciabilità i contratti stipulati da un operatore economico italiano con una stazione appaltante estera.

 

 

BERTELLI FRANCESCO

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