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Garanzia provvisoria con bonifico

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Con la Sentenza n. 118 del 8 MAGGIO 2024 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano 

(https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_bz&nrg=202400069&nomeFile=202400118_01.html&subDir=Provvedimenti&trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

ha affermato il principio per cui la garanzia provvisoria può essere costituita anche con bonifico.


<<Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

18. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che il provvedimento di rettifica del Disciplinare sarebbe illegittimo perché assunto in violazione delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui all’art. 5, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e, in particolare, di quelle relative al pagamento mediante sistema pagoPA, che riguardano le società private soggette a controllo pubblico come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è destituito di fondamento.

Osserva il Collegio, che il Codice dei contratti, d.lgs. n. 36/2023, all’art. 106, comma 2, prevede espressamente che la cauzione provvisoria venga costituita “con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente”, con ciò confermando la piena legittimità delle prescrizioni di lex specialis che indichino il sistema del bonifico in luogo del pagamento elettronico.

Pertanto, l’atto assunto da STA in data 14.12.2023, reso pubblico in pari data, con il quale la Stazione appaltante, agendo in rettifica del punto 2.1 del Disciplinare di gara nella sua parte concernente la documentazione amministrativa, ha disposto che la cauzione provvisoria dovesse essere costituita in contanti o con assegno circolare da versarsi sul conto corrente di STA, risulta pienamente rispettoso dei disposti di cui al citato art. 106, comma 2, del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), costituente una disciplina speciale e successiva, e perciò prevalente, rispetto a quella generale introdotta dal Codice dell’Amministrazione Digitale con l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.>>

Avv. Mannucci Edoardo

Dott. Bertelli Francesco

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