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I Servizi di salvaguardia della Fauna selvatica rientrano nell’Elenco dei servizi di cui all’Allegato XIV – Servizi sociali ed altri servizi specifici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 14, comma 1, lettera d del Codice.

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Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d del Nuovo Codice (D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la soglia per i servizi di cui all’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE è stabilita in 750.000 (in conformità agli articoli 74 e 4, lettera d della Direttiva stessa).

 

Tra questi servizi rientrano anche Servizi di salvaguardia della fauna selvatica (CPV: 92534000-3)

 

Si veda il LINK per l’elenco completo.


In quanto tali opera peraltro il regime di qualificazione derogatorio di cui all’art. 62, comma 6, lettera C:

https://www.supportoappalti.com/2023/12/05/deroga-alla-qualificazione-in-caso-di-utilizzo-di-strumenti-di-negoziazione-messi-a-disposizione-da-cuc-qualificate/

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