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Il divieto di proroga delle concessioni nel Nuovo Codice

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L’articolo 178, comma 5 del Nuovo Codice (D. lgs. 36/2023) dispone chiaramente che la durata dei contratti di concessione non è, di regola, prorogabile salvo per la revisione di cui all’articolo 192.


<<La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all’articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all’articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili.>>.


Tale previsione è confermata dall’assenza nell’articolo 189, dedicato alle modifiche contrattuali, di ipotesi di proroga a differenza di quanto invece previsto dall’articolo 120 in materia di appalti (commi 10 e 11).

 

Sul punto già il precedente Codice all’articolo 175, comma 1, lett. a) prevedeva:  <<In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione>>.

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