supportoappalti.com

I soggetti cessati nel Nuovo Codice: appunti.

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

Nel D. lgs. 50 / 2016, l’art. 80, comma 3, prevedeva: << (..) In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (..)>>.


Nel D. lgs. 36 / 2023, il riferimento ai soggetti cessati è stato espunto.

La RELAZIONE INTRODUTTIVA AL CODICE motiva come segue:

<<(..) dall’ambito delle figure soggettive destinatarie delle cause di esclusione obbligatoria di cui al vigente comma 3 dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono stati espunti i riferimenti ai “soggetti  cessati” dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (riferimento, questo, non presente nella direttiva, che obbligava le imprese ad incombenti imponenti e che ha scatenato una forma di “caccia all’errore” o alla dimenticanza da parte delle imprese controinteressate, dal che è scaturito un rilevante contenzioso); del pari è stato espunto il riferimento del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; è stato inserito un espresso riferimento agli amministratori di fatto con ciò codificandosi un saldo approdo della giurisprudenza); (..)>>

<< (..) è stata espunta la disposizione del comma 3 dell’art. 80 in punto di esclusione per fattispecie attingente i soggetti cessati, in quanto non presente nella direttiva; del pari è stato espunto il riferimento del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; ciò non sembra implicare alcun indebolimento delle esigenze di tutela sociale e di legalità e trasparenza degli affidamenti pubblici, anche laddove si consideri che il comma 3, nel fare riferimento alla formulazione “casistica”, contempla (innovativamente rispetto al testo del “corrispondente” comma 3 dell’art. 80) la figura dell’ ”amministratore di fatto” (con ciò recependosi un consolidato quanto avveduto orientamento della giurisprudenza). In sostanza, è sembrato che il riferimento ai soggetti cessati, per un verso comportasse un inutile appesantimento dei possibili oneri in capo agli offerenti, e, per altro verso, fosse privo di giustificazione, in quanto riferibile a soggetti non facenti (più) parte della compagine societaria e suscettibile di trovare “copertura”, nella ipotesi di strumentale cessazione dalla carica e continuazione dell’attività gestoria, nel riferimento all’amministratore di fatto e che analoghe considerazioni potessero traslarsi alla figura del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.>>

Potrebbe interessarti anche

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.