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Incentivi per funzioni tecniche a prescindere dal profilo tecnico o amministrativo.

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Si segnala la Delibera n. 2 della Corte dei Conti, Sez. Toscana, nella quale è stato affermato il principio per cui 


<< (..) sia alla luce di precedenti giurisprudenziali che del tenore letterale delle norme in esame, ritiene che ai fini dell’attribuzione dell’incentivo tecnico non rilevi il profilo professionale “tecnico” (anche se di regola presente) bensì la concreta esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale (anche se esplicata da collaboratori amministrativi). (..)Entrambe le disposizioni, inoltre, prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i “collaboratori” del RUP o dei soggetti che  svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo. In tal senso, con riferimento all’art. 113 la Sezione Lombarda ha evidenziato come “il tenore letterale del comma 3 (oltre alla novità di permettere l’erogazione dell’incentivo anche per gli appalti di fornitura di beni e di servizi), palesa, in aderenza al precedente comma 2, la legittima erogabilità dell’incentivo a favore del responsabile unico del procedimento (anche se, negli appalti di forniture e servizi, non possiede necessariamente il profilo di “tecnico”), dei “soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2” , nonché “tra i loro collaboratori” (senza distinguere, come nell’elencazione delle attività incentivabili di cui al precedente comma 2, fra profili tecnici e amministrativi) (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 40/2018/QMIG). (..) Con il quarto quesito (articolato in più punti) l’Ente chiede se, in caso di risposta positiva al terzo quesito, siano incentivabili alcune specifiche attività di seguito evidenziate nell’ambito delle procedure previste dall’art. 113 cit. e dall’art. 45 cit. 2.4.1 Quanto alla predisposizione dei documenti di gara, alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi, il Collegio ritiene incentivabili solo quelle riferite alla prima fattispecie in quanto esplicitamente prevista dalla normativa in esame, Di contro, considerando che l’elencazione delle attività incentivabili è da considerarsi tassativa e caratterizzata da una propria specificità (tecnica), il Collegio ritiene che tra le stesse non possono essere ricomprese “tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una 9 certa tecnicità, hanno natura diversa”(sempre Sezione di controllo Toscana deliberazione n. 196/2023/PAR). Pertanto, appare da escludere l’incentivazione di attività riferibili alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi in considerazione della mancanza di una diretta connessione con la singola procedura contrattuale. 2.4.2.Quanto all’attività di collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisti di beni e servizi e, dal 1° luglio 2023 (data di efficacia delle disposizioni del nuovo codice dei contratti e dunque anche dell’art. 45 e del relativo allegato I.10 sopra citati), per gli affidamenti diretti, le concessioni, i partenariati pubblico-privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica, il Collegio deve distinguere le singole fattispecie: Nessun dubbio circa la possibilità di incentivare i collaboratori amministrativi di supporto ai RUP o ai DEC, in quanto espressamente previsto dalle norme (nel momento in cui svolgono attività tecniche).>>.

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