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Digitalizzazione: principio di unicità dell’invio? Non direi!

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Come noto dal primo gennaio 2024 è stato avviato il processo di “digitalizzazione” dei contratti pubblici (1).

 

Altrettanto noto è che l’avvio della digitalizzazione sta creando gravi problemi (2) alle Amministrazioni italiane dovuti, in primo luogo, ad una nuova impostazione delle piattaforme che le rende non proprio agevolmente fruibili ed, in secondo luogo, ad una mancata e adeguata presentazione delle stesse magari attraverso un periodo di prova e/o di consultazione che le avrebbe rese maggiormente digeribili (3) e che magari avrebbe anche permesso di riaggiustare alcuni aspetti.

 

Ciò premesso, uno degli obiettivi principali della digitalizzazione dovrebbe essere l’attuazione del così detto principio di unicità dell’invio. Principio oggi (4) definito dall’articolo 19, comma 2, del D. lgs. 36/2023 per cui <<ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo>> (5) e che, ai sensi della stessa disposizione <<si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice (..)>>.

 

Fino ad oggi infatti, per avviare una procedura era necessario comunicare (praticamente) gli stessi dati (6) due volte. Una prima volta all’ANAC per l’estrazione del CIG e, una seconda volta alla piattaforma per l’impostazione della procedura sul portale.

 

Ci si aspetterebbe pertanto dalle nuove piattaforme “digitalizzate” e interoperabili che, in osservanza del principio di unicità dell’invio, non sia più necessario caricare tutte le informazioni due volte.

 

Ebbene, operando sulle nuove piattaforme si potrà notare che i dati essenziali della procedura in particolare le informazioni relative agli importi economici dell’affidamento e alla identificazione degli operatori economici, devono essere inseriti due volte: una prima volta, per la creazione dello strumento di acquisto sul MePA (7); una seconda volta per la trasmissione ad ANAC ai fini del rilascio del CIG attraverso la funzionalità ANAC-form e E-form

In pratica, l’unico cambiamento è la possibilità di effettuare questa sequenza di operazioni senza abbandonare il portale messo a disposizione da CONSIP, ma la sostanza rimane la stessa e cioè che si devono comunicare due volte gli stessi dati. Con un sovrappiù di macchinosità e ripetitività degli inserimenti che potrebbe facilmente generare errori e perplessità nell’uso

E sarebbe questo il principio di unicità dell’invio per cui ci si è tanto spesi?

Certamente, sarebbe opportuna una migliore organizzazione digitale del cd. ciclo di vita dei contratti pubblici, ma deve trattarsi di una riconfigurazione delle piattaforme che risulti effettivamente più trasparente, tracciabile, accessibile, fruibile, e non di un cambiamento fine a se stesso che finisce in realtà per complicare soltanto di più la gestione delle procedure di affidamento.

Concludiamo sottolineando che l’operatività della digitalizzazione è stata (giustamente) posticipata di 6 mesi rispetto all’entrata in vigore del Codice proprio per dare il tempo di trovare delle soluzioni operative adeguate magari attraverso un periodo di prova e/o di consultazione. Invece, da un giorno ad un altro è stato lanciato il nuovo sistema con le conseguenze che vediamo oggi e per le quali l’ANAC ha già fatto un passo indietro per i contratti di importo inferiore a 5.000,00 Euro (8).

 


Bertelli Francesco – Baruzzo Marco

 


 

(1) L’articolo 225, comma 2, del codice che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione

acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

 

(2) ex multis si veda Circolare n. 3 dell’ANCI – Lombardia: https://anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/2024151318-contratti-pubblici-problematicit%C3%A0-piattaforma-cig/

 

(3) un periodo di prova/consultazione avrebbe giovato sicuramente anche dal lato degli operatori economici che spesso – specie per i microaffidamenti- non sono neanche registrati nelle piattaforme.

 

(4) Tale principio già si trovava nel D. lgs. 50/2016 (dopo il correttivo d.lgs. 56/2017) che lo definiva all’articolo 3 ggggg-bis) <<il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati>>.

L’articolo 29, comma 4-bis, prescriveva: <<L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.>>.

L’articolo 213, comma 8, seconda parte, disponeva: << Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.>>.

 

(5) L’articolo 19, comma 2: <<In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.>>.

 

L’articolo 20, comma 2, dispone inoltre: <<Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.>>

 

(6) (descrizione contratto, tipologia di procedura, importi, categorie, CPV, etc. etc.).

 

(7) ci auguriamo che le altre piattaforme, ANAC permettendo, riescano a fare di meglio.

 

(8) Si veda la comunicazione ANAC del 10 gennaio 2023 

(https://www.anticorruzione.it/-/appalti-interfaccia-web-esteso-anche-agli-affidamenti-diretti-di-importo-inferiore-a-5.000-euro?fbclid=IwAR3nbg-QEBMu36Nmewt4vSm5BtwsAAgkxEdkfSapeAnoMwyh0EHLnxxIe54).

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