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Articolo 97 comma 3: il calcolo dei 4/5 ai fini dell’anomalia precede la riparametrazione.

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TAR LAZIO n. 9155 del 11.08.2020

<<Con il quinto motivo, la deducente chiede, in via subordinata al rigetto dei precedenti motivi di ricorso, che venga dichiarata l’illegittimità dell’aggiudicazione in esame in quanto: “nonostante il XXX abbia ottenuto punteggi tecnici ed economici in entrambi i casi superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile (e fermo restando che semmai la stessa andava esclusa alla luce delle criticità che caratterizzano sia l’offerta tecnica sia l’offerta economica, come dedotto sub III e sub IV), la stessa non è stata sottoposta a specifica verifica di congruità, come al contrario espressamente previsto dall’art. 97, co. 3 D.Lgs. 50/2016 e del punto 22 del Disciplinare di gara”.

La censura non può essere accolta.

Sul punto è sufficiente osservare che, per giurisprudenza costante, “nelle gare pubbliche il punteggio da prendere in considerazione, ai fini della verifica dell’anomalia, è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall’eventuale attività di riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante che abbia previsto di esercitare tale facoltà, la quale ha il solo scopo di preservare l’equilibro fra i diversi elementi, qualitativi e quantitativi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta” (cfr. C. di St. n. 3455/2016; T.A.R. Cagliari n. 689/2016).

Nel caso di specie, il punteggio tecnico attribuito alla controinteressata prima della riparametrazione era pari a 52 punti, mentre la soglia di anomalia è fissata a 56 punti (4/5 del punteggio massimo di 70 punti). Pertanto, in assenza di superamento della soglia, [La Stazione Appaltante] non era obbligata a svolgere alcuna verifica.

 

CONSIGLIO DI STATO n. 03455 del 2016.

<<Non vi è ragione, ai fini di individuazione della soglia oltre la quale l’offerta si può considerare anomala, di tenere conto di punteggi riparametrati (ossia aumentati e confrontati fittiziamente ad altri fini).>>

 

CONSIGLIO DI STATO n. 373/2017.

<<Con il terzo motivo d’appello l’appellante lamenta l’omissione, da parte della cdi gara, della verifica di anomalia ritenuta necessaria in relazione alle offerte proposte dalle prime due classificate in base ai punteggi ottenuti dalle stesse così come riparametrati dalla Commissione.

Tale motivo è infondato.

Infatti, la Commissione ha stimato congrue tutte le offerte presentate e, ai fini dell’individuazione dell’anomalia dell’offerta, ha tenuto conto del punteggio effettivamente assegnato all’offerta tecnica, prima della riparametrazione.

Tale opzione non contrasta con la lex specialis, che non prevede la posteriorità del giudizio di anomalia rispetto alla riparametrazione dell’offerta tecnica (cfr. par. 16.4, lett. d), del disciplinare di gara): ed è stata fatta propria dalla Commissione giudicatrice sulla base delle istruzioni dettate dall’ANAC nella nota illustrativa del “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” del 19 maggio 2015, recante una persuasiva illustrazione relativa proprio circa la necessità di effettuare la riparametrazione successivamente alla verifica di anomalia delle offerte.

Questo precedere la valutazione dell’anomalia alla riparametrazione, consente di ancorare le verifiche del superamento della soglia di sbarramento e di quella di anomalia al punteggio attribuito dalla commissione all’offerta tecnica e non al punteggio riparametrato, che è una conseguenza di un artifizio necessario per rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.

Peraltro, sotto il profilo qui in contestazione, l’appellante non ha fornito elementi concreti sull’ipotizzata anomalia delle offerte delle prime due classificate; perciò, il motivo è anche inammissibile per genericità.>>.

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