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DECRETO PNRR 3 n. 13 del 24.02.2023

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio il Decreto c.d. “PNRR 3”, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC).

Si tratta del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.47 del 24-02-2023, in vigore dal 25 febbraio 2023.

Di particolare interesse l’articolo 14.

               Art. 14

 

Ulteriori misure di semplificazione in  materia  di  affidamento  dei

  contratti  pubblici  PNRR  e  PNC  e  in  materia  di  procedimenti

  amministrativi

  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 9, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

      «3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche  nei

casi di cui all’articolo 50, comma 3, ovvero nei casi  di  esecuzione

anticipata di  cui  all’articolo  32,  commi  8  e  13,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

    b) all’articolo  10,  dopo  il  comma  6-quater  e’  aggiunto  il

seguente:

      «6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi  dei

piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui

all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.

281, sono adottati qualora il parere non sia reso  entro  il  termine

previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente

comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo

in ordine ai quali, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, l’Amministrazione competente ha  gia’  chiesto  l’iscrizione

all’ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  o

della  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del   decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

    c) dopo l’articolo 18-bis, e’ inserito il seguente:

      «Art. 18-ter – (Ulteriori disposizioni  di  semplificazione  in

materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali  in  cui

e’ necessario procedere con urgenza alla realizzazione di  interventi

di competenza statale previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari,

il Ministro competente  per  la  realizzazione  dell’intervento  puo’

proporre al  Ministro  dell’ambiente  e  della  sicurezza  energetica

l’avvio della procedura di  esenzione  del  relativo  progetto  dalle

disposizioni di cui al titolo III della  parte  seconda  del  decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.   152   secondo   quanto   previsto

all’articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;

    d) all’articolo 48:

      1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dai  fondi

strutturali dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «e  delle

infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non  finanziate

con dette risorse»;

      2) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:

        «5. Per le finalita’ di cui al comma 1, in  deroga  a  quanto

previsto dall’articolo 59,  commi  1,  1-bis  e  1-ter,  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016, e’ ammesso l’affidamento di progettazione

ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di

fattibilita’ tecnica ed economica di cui all’articolo  23,  comma  5,

del decreto legislativo n.  50  del  2016,  a  condizione  che  detto

progetto sia redatto secondo le modalita’ e le indicazioni di cui  al

comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza  di  servizi  di

cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto  legislativo  n.  50

del 2016 e’ svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai

sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  la

determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina

la  dichiarazione  di   pubblica   utilita’   dell’opera   ai   sensi

dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n.  327  e  tiene  luogo  di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e

autorizzazioni  necessari  anche   ai   fini   della   localizzazione

dell’opera,   della   conformita’   urbanistica    e    paesaggistica

dell’intervento,  della  risoluzione  delle  interferenze   e   delle

relative opere mitigatrici  e  compensative.  La  convocazione  della

conferenza di servizi di cui al secondo periodo e’  effettuata  senza

il previo espletamento della procedura  di  cui  all’articolo  2  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18

aprile 1994, n. 383.

        5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilita’

tecnica ed economica e’ trasmesso a cura  della  stazione  appaltante

all’autorita’ competente ai fini dell’espressione  della  valutazione

di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di

cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152

del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della

conferenza di servizi. Ai fini della  presentazione  dell’istanza  di

cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  non  e’

richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis)  del  comma  1

del medesimo articolo 23.

        5-ter. Le risultanze della valutazione  di  assoggettabilita’

alla  verifica  preventiva   dell’interesse   archeologico   di   cui

all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,

qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico,  sono

corredate dalle eventuali prescrizioni  relative  alle  attivita’  di

assistenza archeologica in corso d’opera da  svolgere  ai  sensi  del

medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della  conferenza  dei

servizi di cui al comma 5. Nei  casi  in  cui  dalla  valutazione  di

assoggettabilita’    alla    verifica    preventiva    dell’interesse

archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo

n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di un  interesse  archeologico,  il

soprintendente fissa il termine  di  cui  al  comma  9  del  medesimo

articolo  25  tenuto  conto  del  cronoprogramma  dell’intervento  e,

comunque, non oltre la data  prevista  per  l’avvio  dei  lavori.  Le

modalita’ di svolgimento del procedimento  di  cui  all’articolo  25,

commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del

2016 sono  disciplinate  con  apposito  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  Superiore  dei  Lavori   Pubblici,   fermo   restando   il

procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

        5-quater. Gli esiti della valutazione di  impatto  ambientale

sono trasmessi e  comunicati  dall’autorita’  competente  alle  altre

amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui  al

comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende  il

provvedimento di valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto

delle preminenti esigenze di appaltabilita’ dell’opera  e  della  sua

realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in  relazione

agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui

al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,

resta ferma l’applicazione delle  disposizioni  di  cui  all’articolo

14-quinquies della legge  n.  241  del  1990.  Le  determinazioni  di

dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni  preposte

alla  tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei   beni

culturali, o alla tutela della  salute  dei  cittadini,  non  possono

limitarsi a esprimere contrarieta’ alla realizzazione delle opere, ma

devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le

prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera,

quantificandone altresi’ i relativi  costi.  Tali  prescrizioni  sono

determinate conformemente ai principi di proporzionalita’,  efficacia

e sostenibilita’ finanziaria dell’intervento risultante dal  progetto

presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,

altresi’, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato  e

regione  o  provincia  autonoma,  in   ordine   alla   localizzazione

dell’opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici

vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi   rilasciati   per   la

realizzazione e l’esercizio  del  progetto,  recandone  l’indicazione

esplicita. La variante urbanistica, conseguente  alla  determinazione

conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento  dell’area  a

vincolo preordinato  all’esproprio  ai  sensi  dell’articolo  10  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  e  le

comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della

legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui

all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica

n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di

salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di

rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili

con la localizzazione dell’opera. Le disposizioni del presente  comma

si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle  opere  in

relazione ai quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza  di  servizi

di  cui  all’articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

        5-quinquies.  In   deroga   all’articolo   27   del   decreto

legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a  base

della procedura di affidamento condotta ai  sensi  dell’articolo  26,

comma 6, del predetto decreto accerta, altresi’, l’ottemperanza  alle

prescrizioni  impartite  in  sede  di  conferenza  di  servizi  e  di

valutazione di impatto  ambientale,  ed  all’esito  della  stessa  la

stazione  appaltante  procede   direttamente   all’approvazione   del

progetto posto a base della  procedura  di  affidamento  nonche’  dei

successivi livelli progettuali.»;

    e) all’articolo 53-bis:

      1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

        «1. Al fine di ridurre, in attuazione  delle  previsioni  del

PNRR,  i  tempi  di  realizzazione  degli  interventi  relativi  alle

infrastrutture ferroviarie, nonche’ degli  interventi  relativi  alla

edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle  relative  infrastrutture

di supporto, ivi  compresi  gli  interventi  finanziati  con  risorse

diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi

cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si  applicano

le disposizioni di  cui  all’articolo  48,  commi  5,  5-bis,  5-ter,

5-quater e 5-quinquies.»;

      2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di  cui  al

comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza  di  servizi  di

cui all’articolo 48, comma 5»;

      3) al comma 4, il secondo periodo e’ soppresso;

      4) il comma 5 e’ abrogato.

  2. All’articolo 10, comma 6-quater, del  decreto-legge  n.  77  del

2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi

dell’ articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  per

l’ affidamento dei servizi tecnici  e  dei  lavori»  sono  sostituite

dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro,  recanti

l’indicazione dei termini e  delle  condizioni  che  disciplinano  le

prestazioni  ai  sensi  dell’  articolo  54,  comma  4,  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l’affidamento  dei  servizi

tecnici e dei lavori. La verifica di cui all’articolo 26  del  citato

decreto legislativo n. 50  del  2016  avviene  prima  dell’avvio  dei

lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle  more  della

progettazione anche ai sensi dell’articolo 54, comma 4,  lettera  a),

del medesimo decreto legislativo,».

  3.  In   considerazione   delle   esigenze   di   accelerazione   e

semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare

rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi  di  cui  al

comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine  di

assicurare una realizzazione  coordinata  di  tutti  gli  interventi,

stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di  un

unico soggetto attuatore.

  4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, limitatamente  agli

interventi finanziati, in tutto o in parte, con le  risorse  previste

dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo  che

sia previsto un termine piu’  lungo,  le  disposizioni  di  cui  agli

articoli 1, 2, ad esclusione del comma  4,  3,  5,  6,  8  e  13  del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche’ le disposizioni di cui

all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto – legge 18 aprile  2019,  n.

32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del  citato

decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  anche  alle  procedure

espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori,  ivi  comprese

quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati,  in

tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e  dal  PNC  con

riferimento  alle   acquisizioni   delle   amministrazioni   per   la

realizzazione di progettualita’ finanziate con le dette risorse.

  5. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo

le   parole:    «nei    confronti    dell’amministrazione    titolare

dell’investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi

di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990

n. 241».

  6. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli

interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR  o

del PNC, i termini previsti dal testo unico di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla

meta’,  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo

preordinato all’esproprio, di cui all’articolo  9  del  citato  testo

unico,  e  dei  termini   previsti   dall’articolo   11,   comma   2,

dall’articolo 13, comma 5, dall’articolo 14,  comma  3,  lettera  a),

dall’articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5,

dall’articolo  22-bis,  comma   4,   dall’articolo   23,   comma   5,

dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26,  comma

10, dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42-bis,  commi  4  e  7,

dall’articolo 46 e dall’articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico.

  7. Per le medesime  finalita’  di  cui  al  comma  6,  in  caso  di

emissione   di   decreto   di   occupazione   d’urgenza   preordinata

all’espropriazione  delle  aree  occorrenti  per  l’esecuzione  degli

interventi  di  cui  al  comma  1,  alla  redazione  dello  stato  di

consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,

omesso ogni altro adempimento e in deroga all’articolo 24,  comma  3,

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.

327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti  della

regione o degli altri enti territoriali interessati.

  8. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’alinea, le parole: «e’ in facolta’  delle  amministrazioni

procedenti   adottare»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «le

amministrazioni procedenti adottano»;

    b) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

      «a)  tutte   le   amministrazioni   coinvolte   rilasciano   le

determinazioni di competenza entro il termine  perentorio  di  trenta

giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela  ambientale,

paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla  tutela  della

salute il suddetto termine e’ fissato in quarantacinque giorni, fatti

salvi i maggiori termini  previsti  dalle  disposizioni  del  diritto

dell’Unione europea;».

  9. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  dopo  il

comma 451 e’ inserito il seguente:

    «451-bis. Per l’erogazione del contributo ai beneficiari  di  cui

al  comma  451,  il  Ministero  dell’agricoltura,  della   sovranita’

alimentare e delle foreste puo’ avvalersi  delle  procedure  previste

dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126.

Per l’attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  e’

autorizzata una spesa fino al massimo di  2.231.00  euro  per  l’anno

2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».

 

 

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