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Commissioni giudicatrici: MA QUANTO MI COSTI? CE LO DICE IL COMUNE DI LUCCA

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Gli artt. 77 e 78 del vigente codice dei contratti (d. lgs 50/2016), hanno previsto la creazione presso ANAC di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici ove, criterio di aggiudicazione, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di aspetti tecnici ed economici.

La Commissione giudicatrice è l’organo collegiale (ma recente giurisprudenza mette in dubbio la collegialità del suo processo decisionale) deputato alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, da non confondere con il seggio di gara invece deputato alla verifica della documentazione amministrativa.

La ratio della norma, in termini di prevenzione, è chiaramente quella di conferire piena terzietà alla commissione giudicatrice rispetto alla procedura di gara: una commissione completamente o in prevalenza esterna sarebbe infatti meno influenzata dalla conoscenza di aspetti non attinenti al processo formale di gara, quali, ad esempio, quelli relativi al grado di soddisfazione nello svolgimento di precedenti appalti da parte di imprese partecipanti alla gara; per non dire della possibile influenza determinata dalla partecipazione di talune imprese aventi sede locale e radicamento nel territorio della stazione appaltante.

Come detto, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione di una procedura di gara sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, una volta istituito l’elenco presso ANAC, i membri della Commissione non sarebbero più stati individuati fra i dipendenti interni alla Stazione Appaltante ma, sarebbero invece stati scelti fra gli esperti iscritti in tale bacino e nominati dalle Stazioni Appaltanti mediante sorteggio da una lista di candidati fornita da ANAC.

Orbene, almeno i componenti esterni della commissione giudicatrice avrebbero dovuto essere remunerati e, con il decreto 12.02.2018 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, erano stati fissati i compensi per i predetti. Conseguentemente le spese afferenti alla Commissione avrebbero dovuto essere inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione.
I suddetti compensi, per ciascun componente della Commissione giudicatrice, vanno da € 3.000,00 a € 8.000,00 per le procedure di gara la cui soglia è inferiore ad € 1.000.000,00 mentre per le procedure di gara di importo superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore a € 5.000.000,00, vanno da € 6.000,00 a € 15.000,00; il costo per ciascuna procedura per una commissione deve calcolarsi considerando che questa è composta al minimo da n. 3 membri esterni (Presidente + n. 2 Commissari).
Conseguenza negativa della opzione contenuta all’art. 77 nel vigente codice dei contratti, peraltro rimasta fin qui sospesa proprio per la difficoltà di declinarla in concreto, è l’impatto della spesa per le nomine delle commissioni esterne che, come detto, andrebbe ad impattare sui bilanci delle singole P.A. Spesa che, a conti fatti, non sarebbe stata irrisoria, gravando sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche.

Pare così utile riferire di un approfondimento effettuato recentemente al fine di valutare presuntivamente l’incidenza che avrebbe avuto sul bilancio comunale di una stazione appaltante (il Comune di Lucca)  ove fosse stato reso operativo e obbligatorio  il ricorso alla Commissione esterna, con componenti nominati sulla base del sorteggio fra la “rosa” dei membri esterni comunicati da ANAC.
Si riportano gli esiti dello studio riportandone i passaggi più salienti: “Volendo effettuare una stima dei costi che potrebbero ricadere sull’Amministrazione comunale qualora dovesse fare ricorso alla nomina di Commissari composti solo da membri esterni per la valutazione delle offerte in caso di ricorso al criterio di aggiudicazione o.e.p.v. (peraltro da privilegiare), sono stati presi a riferimento gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, di forniture e di servizi, esperiti dalla Stazione Unica Appaltante – nelle annualità 2017 e 2018 nonché quelli previsti nella programmazione biennale 2019-2021.


Nello specifico il dato di riferimento rileva che, nell’anno 2017, 28 gare su 30 sono state esperite con il criterio o.e.p.v. e, nell’anno 2018, 9 gare su 17 sono state esperite con il criterio o.e.p.v. Il Programma biennale 2019-2020 prevede n. 49 procedure di gara e, facendo una simulazione e ipotizzando che per il 50% di queste si adotti il criterio dell’o.e.p.v., senza potersi avvalere di componenti interni, tenuto conto delle misure dei compensi previsti dal d.m. MIT 12.02.2018 si può calcolare la spesa.
Ebbene questa spesa si aggirerebbe per il comune di Lucca intorno ad € 14.000,00 (6.000,00+4.000,00×2) in caso di affidamenti di importo infra € 1.000.000,00 ed € 28.000,00 (12.000,00+8.000,00×2) in caso di affidamenti di importo superiore a € 1.000.000,00.
Pertanto la spesa complessiva, qualora dovessimo ricorrere a Commissioni giudicatrici esterne all’Ente, ammonterebbe ad un importo nei periodi considerati pari ad € 378.000,00 (di cui € 322.000,00 per n. 23 affidamenti infra € 1.000.000,00 + € 56.000,00 per n. 2 affidamenti superiori a € 1.000.000,00).

Tali costi dovrebbero essere inseriti nel quadro economico di ogni intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
Come si evince dai calcoli matematici sopra riportati, i costi per la nomina di una Commissione giudicatrice di gara risultano molto onerosi con una incidenza davvero importante sul bilancio di un’Amministrazione comunale di medie dimensioni.
L’operatività dell’elenco ANAC fino ad oggi non ha mai visto la luce essendo stata sospesa – fino al 30.06.2023 – in ultimo, dalla l. 29.07.2021 n. 108 di conversione del dl 31.05.2021 n. 77; nel contempo abbiamo anche appreso che, per varie ragioni (obbligo per i componenti dell’elenco ANAC di dover accendere una polizza assicurativa;  totale aleatorietà dell’impegno richiesto …) vi è stata  scarsa adesione di iscrizione nell’elenco ANAC da parte dei  soggetti interessati, quali ad es. i dirigenti pubblici oppure i professori universitari: soggetti che avrebbero comunque dovuto utilizzare parte delle loro ferie per attività di significativa responsabilità a fronte di emolumenti non decisivi in relazione al loro status economico.

Come sopra evidenziato, la norma del codice dei contratti relativa alle commissioni esterne non ha mai avuto attuazione ed è stata anche provvisoriamente sospesa. A mettere ora una pietra tombale su questo istituto ha ora provveduto la Legge 21 giugno 2022, n. 78, Delega al Governo in materia di contratti pubblici, la quale, all’art. 1, comma 2, lettera m, riporta, tra i criteri che dovranno essere contenuti nel decreto delegato, il “superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici”.

Non resta, laconicamente, che constatare che, ancora una volta, nel nostro Paese, si individua un problema critico (la necessità di garantire una maggiore terzietà delle commissioni di gara) e poi si costruisce una soluzione così burocraticamente farraginosa e poco realistica (in questo caso con l’art. 77 del codice dei contratti  avremmo ottenuto contemporaneamente una rilevante spesa per le stazioni appaltanti, un non appagante compenso per i commissarie un significativo aggravamento della procedura di nomina della commissione) sì da determinarne il fallimento. Previa inversione di 180 gradi e ritorno alla situazione di partenza sancita formalmente ed ufficialmente con la legge successiva.

Dott.ssa Maria Cristina Panconi

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