SOA e raggruppamenti. Parere MIT n. 3274 del 27.02.2025 per cui anche il raggruppamento deve possedere la SOA prevalente per l’importo totale dei lavori
Avevo evidenziato la questione in un precedente articolo
(https://www.supportoappalti.com/2025/01/10/consiglio-di-stato-n-121-del-08-01-2025-il-subappalto-qualificante-della-soa-a-qualificazione-obbligatoria-non-presuppone-il-possesso-della-prevalente-per-limporto-totale-dei-lavori-almeno/) criticando la Sentenza del Consiglio di Stato n. 121 del 08.01.2025 per aver ritenuto che il Raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di subappalto qualificante, non è tenuto (a norma dell’art. 30 dell’All. II.12) al possesso della SOA prevalente per l’importo totale dei lavori. La motivazione nella Sentenza del CdS dei primi di Gennaio si fondava essenzialmente sul fatto che l’articolo 30 dell’Allegato II.12 fa espressamente riferimento soltanto al ‘concorrente singolo’. Nel precedente citato articolo avevo già criticato la predetta Sentenza evidenziando quanto segue:
<<Pur riconoscendo il dato letterale dell’art. 30 (“concorrente singolo”), è tuttavia da evidenziare come la non estendibilità di questo ragionamento ai concorrenti singoli, in primo luogo, risulti in contrasto con quanto prescritto dall’art. 30, seconda parte, All.II12 (<<I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente>>) e, in secondo luogo, costituisca una evidente disparità (ingiustificata?) di trattamento tra concorrente singolo e RTI.>>.
Ebbene il MIT, con il Parere n. 3274 del 27.02.2025 sembra essere d’accordo con me nel ritenere che -contrariamente a quanto sostenuto dal CDS con Sent. 121 del 08.01.2025- anche per il Raggruppamento è necessario, in caso di ricorso al subappalto qualificante, il possesso della SOA per l’importo totale dei lavori.
Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3274
Data emissione: 27/02/2025
Argomenti: Qualificazione operatori economici
Oggetto: SUBAPPALTO NECESSARIO/QUALIFICANTE E RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
Quesito:
Gara lavori: prevalente OG1: 1.500.000 € scorporabile OG11: 850.000 € – Concorrente 1: RTI (A+B) per la prevalente OG1 e ricorre al subappalto necessario 100% scorporabile OG11. – Concorrente 2: operatore economico singolo che esegue la OG1 e ricorre al subappalto necessario al 100% della scorporabile OG11. L’art. 30, co. 1 dell’All. II.12 prevede per il concorrente singolo che “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”. Lo scrivente, tuttavia, ritiene che la qualificazione richiesta ai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara debba essere la medesima a prescindere dalla configurazione soggettiva del concorrente e che, pertanto, anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso debba essere in possesso di qualificazione SOA in prevalente (OG1) sufficiente a coprire anche l’importo relativo alla categoria scorporabile OG11 non posseduta e subappaltata. Tale convincimento deriva dal fatto che ove tale regola dovesse valere solo per il concorrente singolo, si arriverebbe alla conclusione che al raggruppamento (in cui un associato potrebbe anche eseguire solo una minima percentuale della prevalente) sarebbe sufficiente, ai fini della partecipazione, una qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica III-bis, mentre in caso di concorrente singolo, sarebbe necessaria l’attestazione SOA in categoria OG1 con classifica IV.
Risposta aggiornata
Si concorda con quanto da voi ricostruito. Anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso deve essere in possesso di qualificazione SOA in prevalente incrementata fino a coprire l’importo relativo alla categoria scorporabile.
https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3274