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La deroga alla qualificazione in caso utilizzo autonomo strumenti di negoziazione di CUC qualificata vale anche per l’esecuzione? Si, ce lo dice l’articolo 62, comma 6, lettera F.

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La deroga alla qualificazione in caso utilizzo autonomo strumenti di negoziazione di CUC qualificata vale anche per l’esecuzione? Si, ce lo dice l’articolo 62, comma 6, lettera F. 

 

Come noto

(https://www.supportoappalti.com/2023/12/05/deroga-alla-qualificazione-in-caso-di-utilizzo-di-strumenti-di-negoziazione-messi-a-disposizione-da-cuc-qualificate/) l’articolo 62, comma 6, lettera C, legittima le SA non qualificate ad affidare appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate. In sostanza, in caso di utilizzo di strumento di negoziazione messo a disposizione da CUC qualificata la SA non qualificata può procedere ad affidamento oltre le soglie di cui all’articolo 62. 

 

Ci si domanda se questa “deroga parziale” alla qualificazione valga anche per la fase di esecuzione.



La risposa è positiva e la si trova nell’articolo 62, comma 6, lettera F: “Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63 eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d)”.

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