A partire dal primo gennaio 2025 è necessaria la qualificazione per l’esecuzione a prescindere dall’importo del contratto? NO!
La qualificazione per l’esecuzione è necessaria SOLO SOPRA LE SOGLIE DI CUI ALL’ARTICOLO 62 (500.000 per i Lavori e 140.000 per Servizi e forniture) e nei termini già chiariti con il precedente articolo https://www.supportoappalti.com/2025/02/10/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-per-lesecuzione-si-ma-chiariamo/
ART. 8, CO. 4 DELL’ALLEGATO II.4: <<A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all’articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture.>>
ART. 8, CO. 5 DELL’ALLEGATO II.4: << Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’articolo 62, comma 1.>>.
Si conclude quindi ritenendo che:
-chi è già qualificato per progettazione e affidamento non è tenuto ad inviare istanza di qualificazione per l’esecuzione a meno che non voglia qualificarsi per l’esecuzione per un livello maggiore (rispetto a quello per cui è qualificata per la progettazione e l’affidamento);
-chi non è qualificato per la progettazione e l’affidamento è tenuto ad inviare istanza per l’esecuzione qualora debba eseguire contratti di lavori superiore a 500.000,00 Euro e 140.000,00 Euro per Servizi e Forniture.
BERTELLI FRANCESCO