supportoappalti.com

CCNL E SUBAPPALTO DOPO IL CORRETTIVO

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

CCNL E SUBAPPALTO DOPO IL CORRETTIVO

Art. 11, co. 5: << Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.>>

Art. 119 comma 12: <<Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.>>.

Da evidenziare che l’articolo 119, co. 12 impone al subappaltatore l’applicazione del CCNL applicato dall’appaltatore <<qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.>>.

Quindi, ragionevolmente, il subappaltatore non è tenuto ad applicare sempre il CCNL applicato dall’appaltatore principale ma soltanto nei casi in cui le prestazioni oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Se invece oggetto di subappalto sono prestazioni diverse da quelle dell’appalto principale o concernenti categorie secondarie il subappaltatore non è tenuto ad applicare il CCNL indicato per le prestazioni principali.


ESEMPIO 1

Appalto di lavori con un’unica categoria OG1.

Nei lavori rientrano anche impianti che tuttavia non sono indicati come appartenenti a categoria scorporabile.

Viene indicato come CCNL applicabile il contratto edile.

Se l’appaltatore subappalta le lavorazioni sugli impianti il subappaltatore potrà applicare un CCNL diverso da quello edile (es. metalmeccanico).


ESEMPIO 2

Appalto di lavori con categoria prevalente OG 1 e secondaria OS 28 con incidenza del 15%.

Viene indicato come CCNL applicabile il contratto edile e non viene indicato un CCNL secondario in quanto, ai sensi dell’art. 11, co. 2-bis la secondaria non raggiunge la soglia del 30%.

Se l’appaltatore subappalta le lavorazioni di cui alla categoria SOA OS28 il subappaltatore potrà applicare un CCNL diverso da quello edile (es. metalmeccanico).

Potrebbe interessarti anche

Correttivo

Quaderno ANCI Correttivo n. 55

Disponibile il nuovo Quaderno Anci n.55 “Decreto legislativo n.209/2024 (correttivo appalti) prime linee guida operative e schema di regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato” sulle

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.