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SOA scorporabili. Quando rilevano? Quando le SOA vanno scorporate?

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Quando rilevano? Quando le SOA vanno scorporate?

Torniamo sul tema del sistema di qualificazione nelle procedure di lavori pubblici.

Tema già affrontato in altri articoli a cui si rimanda:

https://www.supportoappalti.com/2025/01/13/correttivo-e-soa-a-qualificazione-obbligatoria-con-il-correttivo-tutte-le-soa-sono-a-qualificazione-obbligatoria-o-al-contrario-non-esistono-piu-le-soa-a-qualificazione-obbligatoria-di-legge/

https://www.supportoappalti.com/2025/01/17/dopo-il-correttivo-e-con-labrogazione-dellarticolo-12-d-l-47-2014-e-ancora-ammesso-il-subappalto-qualificante/

https://www.supportoappalti.com/2025/01/21/soa-a-qualificazione-obbligatoria-tutte-o-nessuna-parere-personale/

Affrontiamo oggi una questione connessa ad argomenti già sopra trattati: che incidenza devono avere le scorporabili per rilevare? 10 %? 15 %?

Il precedente (e rimpianto, almeno per alcuni aspetti) Codice D. lgs. 50 / 2016 definiva espressamente all’art. 3 Lett. oo-ter) ‘lavori di categoria scorporabile’: <<la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11;>>.


Nel Nuovo Codice (D. lgs. 36 / 2023) questa definizione è stata espunta e da qui il dilemma.

Il MIT con parere n. 2122 del 03.06.2024 rispondeva ad un quesito ritenendo che la soglia di rilevanza per l’individuazione di una scorporabile fosse il 15%

(https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2122).

Analogamente con parere n. 2336 dell’08.03.2024

(https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2336).

A ben vedere già questi pareri risultavano – a mio avviso – forzati in quanto fondati sull’art. 40, comma 2 lett. f) punto 9) dell’Allegato I.7 in cui si indica la soglia del 15 % per le superspecialistiche SIOS (e non per le scorporabili).

Infatti, l’art. 40 dell’All. I.7 non è altro che il copia incolla dell’art. 53 del DPR 207/2010 che, al comma 2 lett. f) punto 9), stabiliva che il verificatore dovesse valutare il rispetto che il progetto fosse suddiviso in categorie tra qualificazione obbligatoria e SIOS verificando, inoltre, per quest’ultime il limite dell’art. 37 comma 11 del vecchio codice 163/2006, che, guarda caso, era del 15%.

Con il correttivo (d. lgs. 209 del 31.12.2024) non si è posto rimedio a questa incertezza.

Infatti, il citato correttivo si è limitato a ridurre la percentuale dal 15 % al 10 % senza precisare a cosa questa soglia percentuale debba riferirsi? Alle SIOS? Alle scorporabili? Ad entrambe?

Seguendo un’interpretazione “psicologica” (oltre che i pareri del MIT) forse il Legislatore voleva abbassare la soglia di rilevanza delle scorporabili al 10 %?

E pensare che sarebbe bastato reintrodurre la definizione di scorporabile di cui al precedente Codice (D. lgs. 50 del 2016).

È proprio vero: “Si stava meglio quando si stava peggio”.

Ringrazio l’Ingegner Andrea Immorali che ha contribuito ad alcuni passaggi del presente articolo e soprattutto è per me maestro inarrivabile in materia di lavori pubblici.

 

BERTELLI FRANCESCO

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