SOA a qualificazione obbligatoria: tutte o nessuna? Parere personale.
In un precedente articolo ho cercato di indagare il tema in modo analitico e neutrale: in particolare ho tentato una ricostruzione storica – normativa del sistema delle SOA cercando di addivenire ad una soluzione coerente col quadro normativo attuale. Evidentemente il risultato è fallito rispetto all’obiettivo ora detto. Applicare la logica al sistema di qualificazione dei lavori pubblici è stato un azzardo! Spero comunque di aver fornito elementi utili o spunti per ulteriori riflessioni e analisi.
Uscendo da una prospettiva analitica – neutrale, ancorata al disposto delle norme (pretesa questa, al giorno d’oggi, eccessiva), vorrei fornire un parere personale e, come tale, influenzato da opinioni e da giudizi che non appartengono strettamente alla logica giuridica.
Volendo offrire un giudizio complessivo sulle conseguenze delle tue interpretazioni proposte, la tesi per cui ‘tutte le SOA sono a qualificazione obbligatoria’, se (e solo se) combinata con l’ammissibilità del subappalto qualificante (vd. https://www.supportoappalti.com/2025/01/17/dopo-il-correttivo-e-con-labrogazione-dellarticolo-12-d-l-47-2014-e-ancora-ammesso-il-subappalto-qualificante/), realizza un sistema di qualificazione tutto sommato accettabile. È vero sì che non ci sono più SOA “di serie B” che possono essere assorbite (salvo quelle per cui è espressamente previsto) ma, tutto sommato, l’impresa non qualificata per le scorporabili se la caverebbe con un subappalto qualificante.
Diversamente, la tesi per cui ‘nessuna SOA è a qualificazione obbligatoria’ porterebbe a conseguenze, a mio giudizio personale, meno accettabili: in particolare si arriverebbe al risultato per cui imprese senza l’adeguata capacità tecnica potrebbero eseguire lavorazioni anche ad alto contenuto specialistico (si rimanda all’articolo di Elvis Cavalleri
Fermo restando, tuttavia, che questa opzione interpretativa potrebbe coniugarsi con la tesi per cui sarebbe rimessa alla Stazione Appaltante la scelta, nel caso concreto, delle SOA di ‘seria A’ e di ‘serie B’ (in questo modo risultando più accettabile / digeribile sotto il profilo delle competenze specialistiche) Soluzione questa, tra l’altro, apparentemente coerente con gli indirizzi del nuovo codice che ri-assegna molta discrezionalità alle Stazioni Appaltanti ma che, a dire il vero, presenta anche profili di indeterminatezza generale sul sistema delle SOA forse contrari alla funzione stessa delle SOA.