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Pareri MIT in materia di Collegio Consultivo Tecnico

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PARERE n. 3081 del 06/12/2024

Modalità fissazione compensi e altro


Quesito:

Visto l’art. 6, comma 7 e 8 bis del D.L. n. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020). Visto il comma 7 bis del medesimo che fissa quale limite massimo per i compensi complessivi del collegio, il “valore dell’appalto”. Viste le disposizioni delle Linee guida MIMS (DM 17.1.2022) al paragrafo 7.2.1. Visto l’art. 215 del Codice e le modalità di costituzione del CCT ora definite all’allegato V.2. del Codice. In riferimento alle disposizioni normative citate (oltre che all’allegato V.2) si chiede: 1) ai fini della fissazione del limite massimo per i compensi complessivi del CCT, il valore del servizio e/o della fornitura è costituito dall’importo a base di gara o dal valore massimo stimato (comprensivo delle opzioni)? 2) nel caso di contratti di servizi e forniture, come si calcola la parte fissa del compenso dei componenti del CCT, posto che le linee guida fanno espresso riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo di lavori, calcolata sulla base del valore, delle categorie e della complessità delle opere? 3) è necessaria la nomina del CCT anche in caso di concessione di servizi (anche al di sotto della soglia comunitaria)? 4) è obbligatoria la presenza di un tecnico (ingegnere/architetto) quale membro del CCT, ai sensi dell’art. 2.6.2 delle Linee guida, anche se si tratta di servizi e forniture di natura non tecnica?


Risposta aggiornata

Relativamente alla domanda n. 1) per il valore dell’appalto si intende l’importo a base di gara ed i costi della sicurezza. Tuttavia, ove vengano esercitate le opzioni, vanno considerati gli incrementi ai fini del compenso dei componenti CCT. Per la domanda n. 2), si conferma che per il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico si fa riferimento all’art. 6, co. 7-bis, d.l. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, il quale rimanda, poi, alle linee guida del Mit, ovvero al decreto 17 gennaio 2022 n. 12, art. 7 che fanno riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo di lavori. Relativamente alla domanda n. 3) in caso di forniture e servizi la costituzione del collegio è obbligatoria per le concessioni di importo pari o superiore 1 milione di euro. Per la domanda n 4), la risposta è affermativa. Il profilo tecnico dovrà essere coerente in rapporto alla specificità dell’oggetto del contratto. Quanto sopra fatte salve eventuali modifiche del legislatore sulla disciplina del CCT, in particolare a seguito dell’emanando decreto correttivo al Codice dei contratti.

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3081

 

PARERE MIT n. 2990 del 06/12/2024

Oggetto: Costituzione Collegio Consultivo Tecnico in presenza di un Accordo Quadro di cui all’art. 59 del D. Lgs. 36/2023.


Quesito:             

L’art. 215 del nuovo Codice dei contratti dispone l’obbligatorietà del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori, forniture servizi , in presenza di determinati valori contrattuali . Le nuovo norme del Codice (art. 215 – 219) non apportano significative differenze rispetto alla preesistente disciplina ma si limitano a consolidare e promuoverne l’utilizzo. L’attività del CCT deve intervenire, ad iniziativa della stazione appaltante, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto o comunque no oltre 10 gg. da tale data. Orbene, all’esito di una conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 36/2023 si chiede di chiarire quale stazione appaltante ha l’obbligo di costituire il Collegio ricorrendone i presupposti: chi stipula l’Accordo Quadro oppure la stazione appaltante che aderisce allo stesso attraverso un contratto applicativo (atto di adesione)? A parere dello scrivente, la costituzione del CCT, previa individuazione dei relativi membri da apposito elenco all’uopo istituito, non può che competere alla stazione appaltante che aderisce all’Accordo Quadro (qualora il valore dell’atto di adesione rientri nei parametri di legge) e non alla centrale di committenza che stipula l’Accordo Quadro. Ciò, in virtù del fatto che si tratta di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione che accompagna il contratto (nel caso di specie, l’atto di adesione) durante l’intero ciclo di vita, dalla stipulazione fino al termine della sua esecuzione.


Risposta aggiornata      

Con riferimento al quesito posto, si concorda con l’opinione formulata dal richiedente.

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2990

 

PARERE MIT. N. 2946 del 29/10/2024

                

Oggetto: Richiesta di parere al MIT in materia di determinazione dei compensi del CCT


Quesito:             

Facendo seguito e riferimento al quesito n. 2643 del 17/04/2024, nel quale si attesta come, per gli appalti a cui si applica il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023), il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, CCT) debba essere determinato ai sensi dell’art. 1, c. 5, dell’All. V.2. al Codice, si chiedono chiarimenti su come si debba coordinare la previsione dell’All. con quelle del ivi richiamato art. 6 co. 7-bis, D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, (che a sua volta rimanda alle linee guida del MIT di cui al Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 ed in particolare all’art. 7). Il c. 5 dell’art.1 dell’Allegato V.2 al Codice, infatti, dispone che la parte fissa del compenso dei componenti del CCT non possa superare i limiti di cui all’art. 6, c. 7-bis del D.L. n. 76/2020; tuttavia l’art. 6 cit. sembra, invece, stabilire i limiti percentuali dei compensi del CCT “complessivamente” intesi (parte fissa e variabile) con riferimento all’intero collegio. Più dettagliatamente, si chiede pertanto se, in caso di appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro, il limite del 0.5 per cento del valore dell’appalto previsto dal citato articolo 6, comma 7-bis, lett. a), n. 1), è da considerarsi riferito ai compensi dei componenti del CCT complessivamente considerati (ossia comprensivi di parte fissa e variabile), ovvero alla sola parte fissa del compenso di ogni singolo componente, come sembrerebbe emergere dalla lettera del c. 5 dell’All. V.2 .


Risposta aggiornata      

Il limite dello 0,5% si applica al CCT nel suo complesso (ossia per l’intero CCT, da dividere poi tra i membri) per la parte fissa. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa, una volta sommata la parte variabile.

https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2946

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