Quale garanzia definitiva opera per gli accordi quadro e in che misura?
Nell’Accordo Quadro bisogna distinguere due garanzie:
-la garanzia per l’accordo quadro. Garanzia che va a coprire l’inadempimento in relazione all’accordo quadro (e non alle prestazioni dei contratti attuativi). In concreto, in genere, copre essenzialmente dall’inadempimento dell’operatore che non risponda in caso di richiesta dell’Amministrazione di contratto attuativo (o altri inadempimenti comunque connessi all’accordo quadro e non alle prestazioni dovute per i contratti attuativi);
-la garanzia del contratto attuativo. Ogni contratto attuativo ha -se non esclusa- la sua garanzia definitiva. Questa copre invece dagli inadempimenti relativi alle prestazioni dovute sulla base del contratto attuativo.
Per quanto riguarda le percentuali:
-per i contratti attutativi sottosoglia, la garanzia definitiva è richiesta nella misura secca del 5 % senza possibilità di applicazione delle riduzioni (come chiarito dal MIT e anche recentemente dalla Bozza di correttivo al Codice approvata dal Governo);
-per l’accordo quadro sottosoglia, non è prevista espressamente una percentuale specifica per il sottosoglia. Ai sensi art. 48, co. 4 (<<Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice>>) si fa quindi riferimento all’art. 117 per cui la misura MASSIMA che si può richiedere è del 2%.