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Nella Bozza di Correttivo al Codice si riconoscono gli incentivi per funzioni tecniche anche ai Dirigenti.

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Nella Bozza di Correttivo al Codice si riconoscono gli incentivi per funzioni tecniche anche ai Dirigenti.

È stata infatti eliminato il divieto di incentivi per i Dirigenti.


<<1. All’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole “dai dipendenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal proprio personale”;

2) al terzo periodo, le parole “dai propri dipendenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal proprio personale”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”;

c) al comma 7, lettera a), le parole “dei dipendenti” sono sostituite dalle seguenti: “del personale”;

d) al comma 8, primo periodo le parole “ai dipendenti” sono sostituite dalle seguenti: “al personale”.>>



Di seguito il testo dell’articolo 45, comma 4 prima del correttivo.

Si può notare che nella disposizione del correttivo è stato eliminato il divieto di incentivi per i Dirigenti.

“4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale”.

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