È OBBLIGATORIO L’INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA ANCHE PER LE CONCESSIONI? <<Deve a tal riguardo rilevarsi, preliminarmente, che l’art. 164, comma 2, del suddetto d.lgs. 50/2016, che alla disciplina in materia di indicazione dei costi di manodopera e degli oneri di sicurezza in materia di procedure di “appalto” faceva rinvio, stabiliva letteralmente che “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.
Da tale formulazione si coglie, conseguentemente, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi le disposizioni relative ai “criteri di aggiudicazione” previste nella parte del d.lgs. 50/2016 riservate alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto si applicassero “per quanto compatibili”.
La stessa giurisprudenza aveva mostrato di interpretare con particolare cautela tale rinvio, rilevando, innanzitutto, che l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attenesse ad un profilo non specificamente riferibile ai criteri di aggiudicazione, e che la diversa struttura giuridica del negozio scaturente dalla concessione di servizi non potesse comportare la dovuta applicazione della norma di cui al richiamato art. 95, comma 10, vista l’evidente differenza strutturale ed il peso economico assunto negli appalti (rispetto alle concessioni) dal costo del lavoro (C.G.A.R.S., 24 marzo 2021, n. 247; Cons. Stato, sez. V, 24 giugno 2020, n. 4034).
Veniva evidenziato, in particolare, che, nell’ambito di un affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibo e bevande mediante distributori automatici, la componente “umana” del servizio assumesse rilievo minimo, riducendosi alle sole attività che richiedono la presenza fisica di prestatori di lavoro nell’adempimento di quegli obblighi (installazione, rifornimento dei distributori automatici e sostituzione degli stessi in caso di guasti irreparabili, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria) i quali, da considerare in relazione alla tipologia di servizio gestito, richiedono evidentemente una minima applicazione di personale.
Era altresì precisato che l’incidenza delle prestazioni di lavoro, invece, potesse assumere maggiore consistenza nella diversa ipotesi di affidamento di “servizio di ristorazione mediante bar”, in cui sarebbe necessario prevedere la presenza di uno o più cuochi e di altro personale a carattere continuativo.>>
tar Catania n. 3463 del 24/10/2024