IL TAR PUGLIA, SEZ. I (BARI) n. 438 dell’08.04.2024 conferma l’orientamento per cui solo il partecipante ammesso alla procedura può impugnare gli atti di gara con l’interesse alla riedizione della stessa (fatto salvo il caso delle cd. clausole immediatamente escludenti).
<<Orbene, la legittimità dell’esclusione comporta l’insussistenza dell’interesse strumentale alla riedizione della procedura, in quanto la Società ricorrente è stata esclusa non già in ragione dell’insostenibilità/inadeguatezza e/o carenze dell’offerta presentata (causalmente riconducibili a errori/omissioni/lacune della lex specialis), bensì delle oggettive e incontrastate carenze documentali (alcune – come detto – in alcun modo censurate e una – la mancanza della garanzia provvisoria – contestata del tutto genericamente e inadeguatamente), non “sanate” nei termini assegnati dalla stazione appaltante.
Tanto induce il collegio a fare applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 3688/2016; TAR Campania, sez. I, 3805/2017; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2567/2015; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 119/2015; sez. II, n. 294/2016; TAR Umbria Perugia, n. 205/2016; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7540/2016) (T.A.R. Campania, Napoli, sezione prima, 14 settembre 2023, n. 5075).>>.
In altre parole, per l’operatore economico escluso non sussiste l’interesse alla riedizione della gara.