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Rinnovo e opzione di proroga ex art. 120, co. 10.

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Rinnovo e opzione di proroga ex art. 120, co. 10.

In vigenza del precedente Codice (D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50) si faceva ampio uso del rinnovo: frequentemente si vedevano bandi per procedure 3+2 etc.

Tuttavia, non era chiaro a livello codicistico in quale fattispecie rientrasse il rinnovo.

Certo, della sua legittimità non si dubitava essendo espressamente richiamato dall’articolo 35, comma 4, tuttavia vi era chi sosteneva configurasse una modifica contrattuale ex art. 106 e chi invece sosteneva configurasse un’ipotesi di ripetizione di servizi analoghi.

Ebbene, con il nuovo codice la questione sembra essere chiarita poiché l’articolo 120, co. 10 introduce una nuova norma (non presente nel vecchio 106) che sembra idonea a configurare proprio l’ipotesi del rinnovo.

<<Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.>>

Chiaramente qualora prevista dovrà essere computata nel  valore stimato dell’appalto ex art. 14.

Diversa fattispecie è invece quella della proroga tecnica che abbiamo già affrontato con un precedente contributo.

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