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Proroga tecnica tra vecchio e nuovo codice. Non è più necessaria la previsione nei documenti di gara.

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Tra le novità del Nuovo Codice (d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) si annovera anche una nuova disciplina della proroga tecnica.

L’articolo 106, comma 11 del vecchio codice (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50) disponeva:

<<La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.>>.

Condizione essenziale per l’utilizzo della proroga era pertanto la sua previsione nei documenti di gara iniziali.

L’articolo 120, comma 11 del Nuovo codice (d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) dispone:

<<In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.>>

Come evidente oggi non è richiesta la previsione nei documenti di gara di una clausola di proroga tecnica; tuttavia l’utilizzo della proroga tecnica è ammesso solo alle condizioni previste dal citato co. 11, art. 120.

ANAC inoltre chiarisce con la FAQ A26 (‘tracciabilità’) che per la proroga tecnica non è necessario un nuovo CIG.

Diversa ipotesi è quella dell’articolo 120, co. 10 (cd. opzione di proroga): fattispecie che ha sostanzialmente colmato il vuoto normativo del previgente Codice in merito al cd. rinnovo. Questa evidentemente deve invece essere espressamente prevista nei documenti di gara e computata nel valore stimato dell’appalto ex art. 14.

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