supportoappalti.com

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO AI SENSI ARTICOLO 119, COMMA 7 D. LGS. 36 / 2023

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO AI SENSI ARTICOLO 119, COMMA 7 D. LGS. 36 / 2023.

Articolo 117, comma 9  <<Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.>>

La garanzia per la rata di saldo costituisce una condizione necessaria propedeutica al pagamento della rata di saldo.

Tale garanzia copre da eventuali difformità dei lavori emerse nel periodo di copertura della garanzia (periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi; periodo che ai sensi dell’articolo 116 può arrivare fino a due anni dall’emissione del certificato di collaudo).

Ai sensi dell’articolo 116 infatti, <<trascorsi due anni il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.>>.

L’importo della garanzia è pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ESEMPIO: per una garanzia per la rata di saldo (117, comma 9) da 100.000,00. Il calcolo da fare è 100.000,00 + 100.000%2,5 (tasso legale attuale) X 2 anni. E cioè risultato: 105.000,00.

 

Per lo schema tipo si veda il DECRETO 16 settembre 2022 , n. 193. Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative.


La bozza di correttivo -approvata il 21.10.2024- propone la seguente aggiunta dopo il primo periodo dell’art. 53 ,comma 4: <<In tali, ipotesi, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia per la rata di saldo.>>

SCHEMA TIPO 1.4 (D.M. _____) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO

(LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

 

Art. 1.

Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione

appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella

Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della

rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per

difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture

oggetto del contratto ai sensi dell’art. 103, comma 6, del

Codice.

 

Art. 2.

Efficacia e durata della garanzia

1. L’efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di

saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data

di emissione del certificato di collaudo o del certificato di

regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto

alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può

aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte

della Stazione appaltante dell’originale della garanzia

stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione

scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione

non può essere opposto alla Stazione appaltante.

 

Art. 3.

Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è

pari all’importo della rata di saldo erogata, maggiorato

degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data

di emissione del certificato di collaudo o della verifica

di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture,

e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi

(artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

2. L’importo della somma garantita in linea capitale

è indicato nella Scheda Tecnica.

 

Art. 4.

Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal

Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione

appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l’indicazione del titolo per cui si richiede

l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell’art. 1.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i

termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità

all’art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod.

civ. e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,

cod. civ..

4. Resta salva l’azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal

Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del

Codice).

 

Art. 5.

Surrogazione – Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed

azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il

Contraente per le somme pagate in forza della presente

garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo

possesso.

 

Art. 6.

Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e

a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la

prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa

possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione,

divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali,

legislative o regolamentari dell’Unione europea, degli

Stati Uniti d’America, dell’Area Economica Europea e/o

di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia

di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo

internazionale.

 

Art. 7.

Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata

o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda

Tecnica.

 

Art. 8.

Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai

sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..

 

Art. 9.

Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge

Potrebbe interessarti anche

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.