Polizza per gli incarichi di progettazione? Risponde il Bando Tipo ANAC n. 2.
<< … Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività
[In alternativa], l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.
[In caso di incarichi di progettazione] La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l’affidatario. ..>>