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Regime speciale per i contratti ad alta intensità di manodopera: tre regole speciali.

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Il Codice definisce i «contratti ad alta intensità di manodopera», i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi; (articolo 2, comma 1, lett. E, Allegato I.1)>>.


Qualora si integri questa fattispecie ne discendono almeno 3 (tre) regole speciali.

1.     Ai sensi dell’art. 108 co. 2 e 3, per i contratti ad alta intensità di manodopera si applica sempre il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al rapporto qualità – prezzo (1);

2.     Ai sensi dell’art. 108, co. 4, ult., <<per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.>> (2);

3.     Ai sensi dell’art. 119 la prevalente esecuzione delle prestazioni deve essere svolta dall’appaltatore. Si ha quindi un limite al subappalto.

 

 

(1)   Sul punto si rimanda a questo articolo nel quale viene messa in discussione l’applicazione di questa norma anche per i contratti con prestazioni standardizzate: https://www.supportoappalti.com/2024/04/29/appalto-con-alta-intensita-di-manodopera-ma-avente-caratteristiche-standardizzate-sempre-obbligatorio-criterio-oepv-qualita-prezzo-rimessione-alla-corte-di-giustizia-ue/

(2)   https://www.supportoappalti.com/2024/04/02/punteggio-offerta-economica-limite-del-30-solo-per-contratti-ad-alta-intensita-di-manodopera/

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