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Dal primo ottobre parte la cd. Patente a crediti

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Facciamo il punto sulla cd. Patente a crediti

1.FONTI -2. AMBITO APPLICATIVO -3. DEROGHE -4.CHI RILASCIA LA PATENTE E COME: Ispettorato Nazionale del Lavoro; -5. I REQUISITI -6. I PUNTEGGI -7. LAVORI ESEGUITI OLTRE IL 30%. -8. CONTENUTO DELLA PATENTE A PUNTI. – 9. LE SANZIONI PECUNIARIE E L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AGLI AFFIDAMENTI PUBBLICI PER SEI MESI. -10. LE ANNOTAZIONI NELL’APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO. -11. GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE. – 12. LA REVOCA. – 13. LA SOSPENSIONE. -14. LE IMPRESE ESTERE

 

 

1. FONTI:

-Articolo 29, comma 19 del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 (1) (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19!vig );

-Regolamento relativo all’individuazione delle modalita’ di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (D.M. 18 settembre 2024 n. 132) (

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg );

-Circolare del 23.09.2024 dell’ispettorato nazionale del lavoro


Qui i LINK che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato per due tutorial al fine di aiutare le imprese, i lavoratori autonomi e soggetti delegati nella corretta compilazione dell’istanza per il rilascio della patente a crediti.
https://cdn.ispettorato.gov.it/video/Tutorial_Legale_Rappresentante_ITA.mp4
https://cdn.ispettorato.gov.it/video/Tutorial_Delegato_ITA.mp4


FAQ ISPETTORARO 15 OTTOBRE https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/

-D.lgs. 81 del 2008 come modificato;

-Slides MLPS

-Istruzioni Piattaforma Ispettorato Nazionale

-Video presentazione Piattaforma https://servizi.ispettorato.gov.it/

-Per quesiti: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

 

2. AMBITO APPLICATIVO

<<A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.>>.

Ambito temporale: dal primo ottobre 2024.

Chiarimento: questo sistema – a nostro avviso – si applica dal primo ottobre per tutti i cantieri a prescindere che si tratti di cantieri già in essere e/o per appalti già precedentemente banditi. In sostanza, la cd. Patente a crediti opera dal primo ottobre 2024 per tutti i cantieri senza distinzioni.

Quali soggetti devono avere la patente e quali no.

Tutte le imprese o lavori autonomi che operano nei cantieri ad esclusione delle mere forniture e delle prestazioni di natura intellettuale.

Le esclusioni devono intendersi tassative.

Sono ricomprese quindi le forniture con posa in opera, i noli, le prestazioni di artigiani e ogni altra prestazione non specificatamente esclusa.

Il luogo di rilevanza della patente a crediti: la definizione di cantiere.

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.

ALLEGATO X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

Possibili estensioni.

<<L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. >>.

 

3. DEROGHE

<<Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.>>

N.B. Si consiglia tuttavia gli operatori economici in possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III di non sottovalutare la portata della normativa in esame poiché questa si applica anche ai subappaltatori o sub-contraenti fatta eccezione per le mere forniture e per le prestazioni di natura intellettuale. In sostanza: accertatevi che chi portate in cantiere abbia la patente.

In qualche misura può qualificarsi come deroga anche la disposizione per cui <<è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.>>.

Evidentemente il Legislatore ha ritenuto di prevedere una “clausola di tolleranza” ispirata alla ragionevolezza e al risultato di concludere i lavori consentendo la conclusione degli stessi laddove l’operatore non abbia (perché non li consegua ab initio o perché li perda (?) -fatte salve le ipotesi di cui all’art. 14-)  i punti necessari per la patente ma abbia eseguito il 30 % dei lavori. In caso di subappalto ci si domanda se il 30% si riferisca al valore complessivo del contratto o invece al 30% dei lavori oggetto di subappalto. Da un’interpretazione letterale sembrerebbe dedursi che il 30% si riferisca ai lavori oggetto di subappalto tuttavia si attendono chiarimenti in merito. Altro aspetto dubbio è come si certifica che il 30% delle lavorazioni sia stato eseguito. Si potrebbe ipotizzare che spetti al Direttore dei Lavori certificare la misura in cui le lavorazioni sono state svolte.

 

4. CHI RILASCIA LA PATENTE: Ispettorato Nazionale del Lavoro.

<<La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro>>.

Modalità di presentazione della Domanda:

Si veda articolo 1 D.M. 18 settembre 2024 n. 132.

La domanda si presenta tramite il Portale.

 << Possono presentare la domanda di rilascio della  patente  di  cui  al comma  1  il  legale  rappresentante  dell’impresa  e  il  lavoratore autonomo, anche per il tramite di  un  soggetto  munito  di  apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L’accesso al portale  di  cui  al comma 1 avviene  attraverso  modalita’  informatiche  che  assicurano l’identita’ del soggetto che effettua l’accesso.

 All’esito della presentazione della domanda di cui al  comma  1, sul portale e’ rilasciata e resa disponibile la  patente  in  formato digitale con i  contenuti  informativi  di  cui  all’articolo  2  del presente decreto.>>

 

Nelle more della richiesta

<<Nelle more del rilascio della patente e’ comunque consentito  lo svolgimento delle attivita’ di cui  all’articolo  27,  comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.>> (art. 1, co. 7,  D.M. 18 settembre 2024 n. 132)

 

Periodo transitorio fino al 31 ottobre.

<<In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.>> (Circolare n. 4 del 23.09.2024 Ispettorato Nazionale).

 

Obbligo comunicativo

<<I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza  e  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.>> (art. 1, co. 2, D.M. 18 settembre 2024 n. 132).

 

Dichiarazioni non veritiere

<<Nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  in  merito   alla sussistenza di uno o piu’ requisiti accertate in  via  definitiva  in sede di controllo successivo a rilascio,  l’Amministrazione  provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81 [revoca]>>. (art. 1, co. 8, D.M. 18 settembre 2024 n. 132).

 

5. I REQUISITI

<<a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.>>.

 

6. I PUNTEGGI.

<<La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.>>.

Punteggio massimo iniziale al rilascio: 30 punti

Punteggio minimo per poter operare in cantiere: 15 punti.

<<La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)>>.

Punteggio massimo a seguito di incremento

<<Il punteggio di cui al comma 1 puo’ essere incrementato ai sensi dell’articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.>>. (art. 4, co. 2, n. 132 del 18.09.2024)

I criteri di attribuzione. L’incremento dei crediti

<<1. I crediti  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,  possono  essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.

  2.  In  ragione  della  storicita’  dell’azienda,  possono   essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio  della  patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla  camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  secondo  la tabella allegata al presente decreto.

  3. In ragione della mancanza di provvedimenti di  decurtazione  del punteggio, la patente e’  incrementata  di  un  credito  per  ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

  4. Nei casi e con le modalita’ previste dalla tabella  allegata  al presente  decreto,  possono  essere  attribuiti  fino  a  40  crediti ulteriori, di cui:

    a) fino a 30 crediti per attivita’, investimenti o formazione  in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

      1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN  ISO 45001 certificato  da  organismi  di  certificazione  accreditati  da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli  accordi  di mutuo riconoscimento IAF MLA;

      2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita’ di asseverazione  secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli  di organizzazione  e  gestione  della  Salute  e  Sicurezza  sul  lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalita’ di  asseverazione  nel  settore  delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

      3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla  formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti  indicati  dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui  agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81;

      4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione  attestante  la propria partecipazione all’addestramento/formazione  pratica  erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di  prevenzione e sicurezza;

      5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro sulla base di specifici protocolli di  intesa  stipulati,  anche  con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o  di  accordi  sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio  nazionale  di  cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81.  Tali protocolli possono  essere  stipulati  anche  con  il  coinvolgimento dell’Inail;

      6) adozione del documento di valutazione  dei  rischi  previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e’ possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo  29,  commi  6  e  6  bis,  del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

      7)  almeno  due  visite  in  cantiere  dal  medico   competente affiancato dal RLST o RLS;

    b) fino a 10 crediti per attivita’, investimenti o formazione nei seguenti casi:

      1) dimensione dell’organico aziendale;

      2) possesso  della  qualifica  di  Mastro  Formatore  Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4  maggio 2022;

      3) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I  e  II classifica;

      4)  applicazione  di  determinati   standard   contrattuali   e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione  agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati  ai  sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attivita’ di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto  dall’articolo  51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

      5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

      6)  riconoscimento  dell’incentivo   da   parte   della   Cassa edile/Edilcassa   per   avere   denunciati    nel    sistema    Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore  a  un  terzo  del  totale  degli operai in organico;

      7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base  di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi  e  misurabili,  nonche’ sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono  l’affidabilita’

dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita’, e  degli obiettivi  di  sostenibilita’  e  responsabilita’  sociale,  di   cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

      8)  certificazione  del  regolamento  interno  delle   societa’ cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3  aprile  2001,  n. 142.

  5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di  presentazione della domanda di cui all’articolo 1 se  il  soggetto  richiedente  è gia’  in  possesso  del  relativo  requisito.  Se  il  requisito   e’ conseguito successivamente alla data di presentazione della  domanda, i  crediti  ulteriori  sono  attribuiti  mediante  aggiornamento  del punteggio della patente, previa allegazione in via  telematica  della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1.

  6. In caso di requisiti costituiti da  certificazioni  con  valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

  7. I flussi informativi per l’accreditamento e la  sottrazione  dei crediti   sono   definiti    con    provvedimento    del    Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.>> (art. 5, n. 132 del 18.09.2024)

 

Sospensione dell’incremento dei crediti

si veda l’articolo 6 del decreto attuativo n. 132 del 18.09.2024

 

Il recupero dei crediti decurati:

si veda l’articolo 7 del decreto attuativo n. 132 del 18.09.2024

 

Le decurtazioni:

<< Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.>>

—Allegato I bis:—

  1) Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5

  2) Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3

  3) Omessi formazione e addestramento: 2

  4) Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3

  5) Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3

  6) Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 3

  7) Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3

 8) Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2

  9) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2

10) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2

11) Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2

12) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2

13) Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1

14) Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’art. 28: 3

15) Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3

16) Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020, n.101: 3

17) Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2

18) Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2

 

La Comunicazione delle decurtazioni.

<<I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.>>

 

Punteggi in caso di trasformazioni societarie.

Si veda l’articolo 8 del decreto attuativo n. 132 del 18.09.2024

 

7. LAVORI ESEGUITI OLTRE IL 30%.

<<La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.>>.

Evidentemente il Legislatore ha ritenuto di prevedere una “clausola di tolleranza” ispirata alla ragionevolezza e al risultato di concludere i lavori consentendo la conclusione degli stessi laddove l’operatore non abbia (perché non li consegua ab initio o perché li perda (?) -fatte salve le ipotesi di cui all’art. 14-)  i punti necessari per la patente ma abbia eseguito il 30 % dei lavori. In caso di subappalto ci si domanda se il 30% si riferisca al valore complessivo del contratto o invece al 30% dei lavori oggetto di subappalto. Da un’interpretazione letterale sembrerebbe dedursi che il 30% si riferisca ai lavori oggetto di subappalto tuttavia si attendono chiarimenti in merito. Altro aspetto dubbio è come si certifica che il 30% delle lavorazioni sia stato eseguito. Si potrebbe ipotizzare che spetti al Direttore dei Lavori certificare la misura in cui le lavorazioni sono state svolte.

 

8. CONTENUTO DELLA PATENTE A PUNTI

Per ciascuna patente il portale rende disponibili  le  seguenti informazioni:

    a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditor individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

    b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

    c) data di rilascio e numero della patente;

    d) punteggio attribuito al momento del rilascio;

    e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

    f)  esiti  di  eventuali  provvedimenti  di  sospensione  di  cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n. 81;

    g)  esiti  di  eventuali  provvedimenti  definitivi,  di   natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue  la  decurtazione dei  crediti  ai  sensi  dell’articolo  27,  comma  6,  del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(art. 2,  Regolamento – Decreto Attuativo 18 settembre 2024, n. 132)

 

9. LE SANZIONI PECUNIARIE E L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AGLI AFFIDAMENTI PUBBLICI PER SEI MESI

Sanzioni pecuniarie

<<Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, … Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.>>

Esclusione dalla partecipazione agli affidamenti pubblici

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applica (..) l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.>>.

Si integra qui una causa di esclusione specifica dalla partecipazione alle procedure di affidamenti pubblici consistente nell’aver operato in cantieri in mancanza di patente o con punteggio inferiore a 15. Trattasi quindi di un nuovo specifico requisito generale il NON integrare siffatta fattispecie.

 

10. LE ANNOTAZIONI NELL’APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO

<<Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.>>

Modalità di ostensione delle informazioni

<<Con provvedimento dell’Ispettorato nazionale  del  lavoro,  previo parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni ai titolari della patente  o  loro  delegati,  alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti  dei  lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza territoriale,  agli  organismi  paritetici  iscritti  nel  Repertorio nazionale  di  cui  all’articolo  51,  comma  1  bis,   del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al  responsabile  dei  lavori,  ai coordinatori  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e   di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare  lavori  o servizi ad imprese o lavoratori autonomi  che  operano  nei  cantieri temporanei o mobili.>>. (D.M.)

 

11. GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Ai sensi dell’articolo 90 comma 9 del D. lgs. 81 del 2008 <<Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA;

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori …. una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). alle lettere a), e b-bis).>>

La norma è abbastanza chiara.

Si evidenzia la necessità di verifica della patente anche per i subappalti e -a nostro avviso- anche per le altre tipologie di sub-contratti escluse soltanto le mere forniture e le prestazioni intellettuali.

 

12. LA REVOCA

<<La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.>>

 

13. LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA PATENTE

<<Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.>>.

Si veda altresì l’articolo 3 del decreto attuativo n. 132 del 18.09.2024.

 

14. LE IMPRESE ESTERE

<<Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.>>

Si vedano art. 1, co. 4 e 5 D.M. 18 settembre 2024 n. 132.

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