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PARERE MIT 2418 DEL 03.06.2024
QUESITO: Vi sottopongo un quesito in merito alle verifiche sulle dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98). Recepito che il D.lgs. 36/2023 prevede all’ Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti) che nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che, successivamente, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno (nel caso specifico almeno il 10%), con la presente interrogazione chiedo se al momento di qualsiasi pagamento è comunque sempre necessario effettuare le verifiche DURC o se queste verifiche rientrano soltanto nel campione sorteggiato.
RISPOSTA AGGIORNATA L’ambito di applicazione della verifica a campione di cui all’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 è circoscritto ai “requisiti di partecipazione e di qualificazione”, tra i quali rientra il requisito di regolarità contributiva attestato attraverso l’acquisizione del DURC. Nella fase successiva all’aggiudicazione e stipulazione del contratto, la verifica della regolarità contributiva attiene ad una fattispecie diversa, in quanto diviene condizione per il pagamento del corrispettivo (art. 125, comma 5, D.Lgs. 36/2023). Ne segue che la stazione appaltante è tenuta a verificare la regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC, in occasione di ogni singolo pagamento.
A parere di chi scrive la risposta del MIT è in questo caso corretta in quanto si deve distinguere tra le verifiche da svolgere ai fini dell’affidamento / aggiudicazione e la verifica del DURC da svolgere prima del pagamento.
Stesso ragionamento, a nostro avviso, deve applicarsi per le verifiche ex art. 48-bis.