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Il DURC deve essere verificato anche nei casi in cui l’operatore non sia sorteggiato come campione ai fini della verifica di cui all’articolo 52? Per il MIT si in forza dell’articolo 125, comma 5.

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PARERE MIT 2418 DEL 03.06.2024

QUESITO: Vi sottopongo un quesito in merito alle verifiche sulle dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98). Recepito che il D.lgs. 36/2023 prevede all’ Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti) che nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che, successivamente, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno (nel caso specifico almeno il 10%), con la presente interrogazione chiedo se al momento di qualsiasi pagamento è comunque sempre necessario effettuare le verifiche DURC o se queste verifiche rientrano soltanto nel campione sorteggiato.

 

RISPOSTA AGGIORNATA L’ambito di applicazione della verifica a campione di cui all’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 è circoscritto ai “requisiti di partecipazione e di qualificazione”, tra i quali rientra il requisito di regolarità contributiva attestato attraverso l’acquisizione del DURC. Nella fase successiva all’aggiudicazione e stipulazione del contratto, la verifica della regolarità contributiva attiene ad una fattispecie diversa, in quanto diviene condizione per il pagamento del corrispettivo (art. 125, comma 5, D.Lgs. 36/2023). Ne segue che la stazione appaltante è tenuta a verificare la regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC, in occasione di ogni singolo pagamento.

 

A parere di chi scrive la risposta del MIT è in questo caso corretta in quanto si deve distinguere tra le verifiche da svolgere ai fini dell’affidamento / aggiudicazione e la verifica del DURC da svolgere prima del pagamento.

Stesso ragionamento, a nostro avviso, deve applicarsi per le verifiche ex art. 48-bis.

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