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Cybersicurezza e contratti pubblici nella Legge 28 giugno 2024 n. 90

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Art. 14

 

Disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici

impiegati in un contesto  connesso  alla  tutela  degli  interessi

nazionali  strategici   e   disposizioni   di   raccordo   con   il

decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   105,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

 

  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da

adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, su proposta dell’Agenzia per la  cybersicurezza

nazionale,  previo  parere  del  Comitato  interministeriale  per  la

sicurezza della Repubblica, di  cui  all’articolo  5  della  legge  3

agosto 2007, n. 124, nella composizione di cui all’articolo 10, comma

1,  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  sono  individuati,

per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi  informatici,

gli elementi essenziali di  cybersicurezza  che  i  soggetti  di  cui

all’articolo 2, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di

cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  tengono   in

considerazione  nelle  attivita’  di  approvvigionamento  di  beni  e

servizi informatici impiegati in un  contesto  connesso  alla  tutela

degli interessi nazionali strategici nonche’ i casi in  cui,  per  la

tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti  criteri  di

premialita’ per le proposte o per le offerte che contemplino l’uso di

tecnologie  di  cybersicurezza  italiane  o  di  Paesi   appartenenti

all’Unione europea o di Paesi aderenti all’Alleanza atlantica  (NATO)

o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al presente  comma

tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione  con  l’Unione

europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione  delle

informazioni  classificate,  ricerca  e  innovazione.  Ai  fini   del

presente  articolo,  si   intende   per   «elementi   essenziali   di

cybersicurezza» l’insieme di criteri e regole tecniche la conformita’

ai quali, da parte  di  beni  e  servizi  informatici  da  acquisire,

garantisce la confidenzialita’, l’integrita’ e la disponibilita’  dei

dati da trattare in misura corrispondente alle esigenze di tutela  di

cui al primo periodo.


  2.  Nei  casi  individuati  ai  sensi  del  comma  1,  le  stazioni

appaltanti, comprese le centrali di committenza:

    a) possono esercitare la facolta’ di cui agli articoli 107, comma

2, e 108, comma 10, [NON AGGIUDICARE] del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, se accertano che  l’offerta

non tiene in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza

individuati con il decreto di cui al comma 1;

    b) tengono sempre in considerazione gli  elementi  essenziali  di

cybersicurezza di cui al  comma  1  nella  valutazione  dell’elemento

qualitativo,  ai  fini  dell’individuazione  del   miglior   rapporto

qualita’/prezzo per l’aggiudicazione;

    c) nel caso in cui sia utilizzato il criterio del  minor  prezzo,

ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del codice  di  cui  al  decreto

legislativo  n.  36   del   2023,   inseriscono   gli   elementi   di

cybersicurezza di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  tra  i

requisiti minimi dell’offerta;

    d) nel caso  in  cui  sia  utilizzato  il  criterio  dell’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, comma 4,

del codice di cui al  decreto  legislativo  n.  36  del  2023,  nella

valutazione dell’elemento qualitativo ai fini dell’individuazione del

migliore rapporto qualita’/prezzo, stabiliscono un tetto massimo  per

il punteggio economico entro il limite del 10 per cento;

    e) prevedono criteri di premialita’ per  le  proposte  o  per  le

offerte  che  contemplino  l’uso  di  tecnologie  di   cybersicurezza

italiane o di  Paesi  appartenenti  all’Unione  europea  o  di  Paesi

aderenti alla NATO o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui

al comma 1 tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con

l’Unione  europea  o  con  la  NATO  in  materia  di  cybersicurezza,

protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione, al

fine di tutelare la sicurezza nazionale e di  conseguire  l’autonomia

tecnologica e strategica nell’ambito della cybersicurezza.


  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti

privati non compresi tra quelli di cui all’articolo 2, comma  2,  del

codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  inseriti

nell’elencazione  di   cui   all’articolo   1,   comma   2-bis,   del

decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.


  4.  Resta  fermo  quanto  stabilito  dall’articolo  1  del   citato

decreto-legge  n.  105  del  2019  per  i  casi   ivi   previsti   di

approvvigionamento di beni, sistemi  e  servizi  di  information  and

communication technology destinati ad essere impiegati nelle  reti  e

nei  sistemi  informativi  nonche’  per  l’espletamento  dei  servizi

informatici di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo  articolo

1.

 

          Note all’art. 14:

              – Per l’articolo 5 della citata legge 3 agosto 2007, n.

          124, si veda nelle note all’articolo 7.

              –  Si  riporta  l’articolo  10,  comma  1,  del  citato

          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:

                «Art.  10  (Gestione  delle  crisi  che   coinvolgono

          aspetti di cybersicurezza). – 1. Nelle situazioni di  crisi

          che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in  cui

          il Presidente del Consiglio dei ministri convochi  il  CISR

          in materia di gestione delle predette situazioni di  crisi,

          alle sedute del Comitato sono  chiamati  a  partecipare  il

          Ministro  delegato  per  l’innovazione  tecnologica  e   la

          transizione digitale e il direttore generale dell’Agenzia.

                2.- 5. (omissis).».

              – Si riporta l’articolo 2, comma 2, del citato  decreto

          legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

                «Art. 2 (Finalita’ e ambito di  applicazione).  –  1.

          (omissis).

                2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

                  a)   alle   pubbliche   amministrazioni   di    cui

          all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo

          2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui

          all’articolo  117  della  Costituzione,  ivi  comprese   le

          autorita’  di  sistema  portuale,  nonche’  alle  autorita’

          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e

          regolazione;

                  b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese  le

          societa’ quotate,  in  relazione  ai  servizi  di  pubblico

          interesse;

                  c)  alle  societa’  a  controllo   pubblico,   come

          definite nel decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,

          escluse le societa’ quotate di cui all’articolo 2, comma 1,

          lettera p), del medesimo decreto che  non  rientrino  nella

          categoria di cui alla lettera b).

                  2-bis. – 6-bis. (omissis).».

              – Si riportano gli articoli 107, comma 2, e 108,  commi

          3, 4 e 10, del decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36

          (Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell’articolo

          1 della legge 21 giugno 2022,  n.  78,  recante  delega  al

          Governo in materia di contratti pubblici):

                «Art.  107   (Principi   generali   in   materia   di

          selezione). – 1. (omissis).

                2.  La  stazione  appaltante  puo’  decidere  di  non

          aggiudicare  l’appalto  all’offerente  che  ha   presentato

          l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa se  ha  accertato

          che  l’offerta  non  soddisfa  gli  obblighi   in   materia

          ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla  normativa

          europea e  nazionale,  dai  contratti  collettivi  o  dalle

          disposizioni internazionali di diritto del lavoro  indicate

          nell’allegato X alla direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento

          europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

                3. (omissis).».

                «Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di

          lavori, servizi e forniture). – 1. – 2. (omissis).

                3. Puo’  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor

          prezzo per i servizi e  le  forniture  con  caratteristiche

          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal

          mercato, fatta eccezione per i servizi ad  alta  intensita’

          di manodopera di  cui  alla  definizione  dell’articolo  2,

          comma 1, lettera e), dell’allegato I.

                4. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di

          aggiudicazione  dell’offerta,   pertinenti   alla   natura,

          all’oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In

          particolare,  l’offerta  economicamente  piu’  vantaggiosa,

          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto

          qualita’/prezzo,  e’  valutata  sulla   base   di   criteri

          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o

          sociali, connessi  all’oggetto  dell’appalto.  La  stazione

          appaltante,   al    fine    di    assicurare    l’effettiva

          individuazione  del   miglior   rapporto   qualita’/prezzo,

          valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua

          criteri  tali  da  garantire  un  confronto  concorrenziale

          effettivo  sui  profili   tecnici.   Nelle   attivita’   di

          approvvigionamento  di  beni  e  servizi  informatici,   le

          stazioni appaltanti, incluse le  centrali  di  committenza,

          nella  valutazione  dell’elemento   qualitativo   ai   fini

          dell’individuazione del miglior  rapporto  qualita’  prezzo

          per l’aggiudicazione, tengono sempre in considerazione  gli

          elementi  di  cybersicurezza,  attribuendovi  specifico   e

          peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e’

          connesso alla tutela degli interessi nazionali  strategici.

          Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e  servizi

          informatici  oggetto  di  appalto  sono  impiegati  in   un

          contesto connesso alla  tutela  degli  interessi  nazionali

          strategici, la  stazione  appaltante  stabilisce  un  tetto

          massimo per il punteggio economico entro il limite  del  10

          per  cento.  Per  i  contratti  ad   alta   intensita’   di

          manodopera, la  stazione  appaltante  stabilisce  un  tetto

          massimo per il punteggio economico entro il limite  del  30

          per cento.

                5.- 9. (omissis).

                10. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non

          procedere all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti

          conveniente  o  idonea   in   relazione   all’oggetto   del

          contratto. Tale  facolta’  e’  indicata  espressamente  nel

          bando di gara o invito nelle procedure senza bando  e  puo’

          essere esercitata non oltre il  termine  di  trenta  giorni

          dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

                11. – 12. (omissis).».

              – Per l’articolo 1 del citato decreto-legge 21settembre

          2019, n.105, si veda nelle note all’articolo 1.

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