Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d del Nuovo Codice (D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la soglia per i servizi di cui all’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE è stabilita in 750.000 (in conformità agli articoli 74 e 4, lettera d della Direttiva stessa).
Tra questi servizi rientrano anche Servizi di salvaguardia della fauna selvatica (CPV: 92534000-3)
Si veda il LINK per l’elenco completo.
In quanto tali opera peraltro il regime di qualificazione derogatorio di cui all’art. 62, comma 6, lettera C: