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I Servizi di salvaguardia della Fauna selvatica rientrano nell’Elenco dei servizi di cui all’Allegato XIV – Servizi sociali ed altri servizi specifici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 14, comma 1, lettera d del Codice.

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Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d del Nuovo Codice (D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la soglia per i servizi di cui all’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE è stabilita in 750.000 (in conformità agli articoli 74 e 4, lettera d della Direttiva stessa).

 

Tra questi servizi rientrano anche Servizi di salvaguardia della fauna selvatica (CPV: 92534000-3)

 

Si veda il LINK per l’elenco completo.


In quanto tali opera peraltro il regime di qualificazione derogatorio di cui all’art. 62, comma 6, lettera C:

https://www.supportoappalti.com/2023/12/05/deroga-alla-qualificazione-in-caso-di-utilizzo-di-strumenti-di-negoziazione-messi-a-disposizione-da-cuc-qualificate/

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Correttivo

Correttivo: qualificazione stazione appaltanti. Abbassata la soglia di rilevanza dei CIG di lavori (da 500.000) a 150.000 e modificato il periodo di riferimento ora individuato nel quinquennio precedente la data di inizio il biennio di qualificazione (e non più al quinquennio precedente al 31.12.2022). Si ma ancora l’ANAC non ha aggiornato la piattaforma.

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