L’articolo 67, comma 4, secondo parte dispone: <<I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97.>>.
L’obbligo di indicare le consorziate esecutrici è finalizzato alla verifica della possibile sussistenza dell’ipotesi di cui all’articolo 95, comma 1, lett. d (unico centro decisionale) nonché per la verifica dei requisiti delle consorziate esecutrici indicate.