Parere MIT del 2507 del 17/04/2024
(https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2507)
Quesito:
Si chiede se l’art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023 sia applicabile anche nei contratti attuativi (cd. ordini attuativi) stipulati dopo il 1 luglio 2023 relativi ad un accordo quadro bandito con D.lgs. 50/2016, ciò in considerazione del fatto che i suddetti contratti sono configurati come contratti “normativi” autonomi (pur derivati dall’accordo quadro) in cui la regolamentazione della fase esecutiva è disciplinata diversamente dai due codici (a titolo di esempi: la revisione prezzi, facoltativa nel D.lgs. 50/2016 ed obbligatoria nel D.lgs. 36/2023, il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale/risultato/fiducia ecc. presenti espressamente nel D.lgs. 36/2023 e non nel D.lgs. 50/2016 ecc. ecc.).
Risposta aggiornata
In relazione all’accordo quadro, si rileva come il contratto attuativo configuri “il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze” (in tale senso, v. “Faq accordi quadro” di Anac, aggiornate al 26 ottobre 2023, a cui si rimanda per la distinzione tra accordi quadro completi ed incompleti). Tanto premesso – ed in risposta al quesito – posto che con il contratto attuativo non si ha una procedura di gara, esso è stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l’affidamento dell’accordo quadro, ovvero – nel caso di interesse – quella del d.lgs. 50/2016 (ex art. 226, co. 2, d.lgs. 36/2023).