Le prestazioni extracontrattuali che non sono necessarie alla completa o migliore esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto, danno luogo a servizi diversi che, seppure legati all’appalto iniziale da una qualche connessione, sono autonomi rispetto ad esso, assumendo un’individualità distinta da quella delle prestazioni del contratto originario. Tali prestazioni non possono formare oggetto di perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 ed essere affidate sotto questa forma all’appaltatore originario, perché si configurerebbe un affidamento diretto di un nuovo servizio.
Qualificazione
Qualificazione per Concessioni e Partenariati: con il correttivo per gli importi sotto i 500.000 per i lavori e sotto la soglia dell’affidamento diretto per Servizi e forniture non ci sarà necessità di qualificazione
Qualificazione per Concessioni e Partenariati: con il correttivo per gli importi sotto i 500.000 per i lavori e sotto la soglia dell’affidamento diretto per Servizi