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Aziende nei settori speciali escluse dalla qualificazione S.A.

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L’articolo 62, comma 17 dispone che <<Dall’applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.>>



Art. 146. (Gas ed energia termica)

Art. 147. (Elettricità)

Art. 148. (Acqua)

Art. 149. (Servizi di trasporto)

Art. 150. (Settore dei porti e degli aeroporti)

Art. 151. (Settore dei servizi postali)

Art. 152. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

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