supportoappalti.com

Aziende nei settori speciali escluse dalla qualificazione S.A.

Condividi

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su email

L’articolo 62, comma 17 dispone che <<Dall’applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.>>



Art. 146. (Gas ed energia termica)

Art. 147. (Elettricità)

Art. 148. (Acqua)

Art. 149. (Servizi di trasporto)

Art. 150. (Settore dei porti e degli aeroporti)

Art. 151. (Settore dei servizi postali)

Art. 152. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

Potrebbe interessarti anche

Correttivo

Correttivo: qualificazione stazione appaltanti. Abbassata la soglia di rilevanza dei CIG di lavori (da 500.000) a 150.000 e modificato il periodo di riferimento ora individuato nel quinquennio precedente la data di inizio il biennio di qualificazione (e non più al quinquennio precedente al 31.12.2022). Si ma ancora l’ANAC non ha aggiornato la piattaforma.

Correttivo: qualificazione stazione appaltanti. Abbassata la soglia di rilevanza dei CIG di lavori (da 500.000) a 150.000 e modificato il periodo di riferimento ora individuato

Hai bisogno di supporto per un progetto?

Contatta il nostro staff di professionisti per una prima consulenza completamente gratuita.