L’articolo 62, comma 17 dispone che <<Dall’applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.>>
Art. 146. (Gas ed energia termica)
Art. 147. (Elettricità )
Art. 148. (Acqua)
Art. 149. (Servizi di trasporto)
Art. 150. (Settore dei porti e degli aeroporti)
Art. 151. (Settore dei servizi postali)
Art. 152. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)