DOMANDA: Nel caso in cui mi trovi di fronte ad un sub-contratto <<di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.>> è sempre un sub-contratto diverso dal subappalto?
RISPOSTA:
NO
rispondo con piacere a questo dubbio che hanno molte Amministrazioni che spesso cadono in un equivoco.
Sul punto l’attuale art. 119 è sostanzialmente identico al precedente articolo 105 del precedente Codice.
<<Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.>> (Art. 119 Nuovo Codice)
<<Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. >>(Art. 105 Vecchio Codice)
Questa disposizione NON mi dice che qualsiasi sub-contratto di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare NON costituisce subappalto.
Questa è l’interpretazione che tentano di offrire gli operatori economici che vogliono inquadrare come sub-contratti dei contratti (che in realtà integrano subappalti) per diverse ragioni: (1) non soggetti ad autorizzazione; (2) in quanto i lavori svolti in regime di subappalto vengono riconosciuti dalle Società di Attestazione ai fini dell’ottenimento della SOA all’appaltatore in misura minore rispetto a quanto invece se svolti in regime di sub-contratto.
La norma ci dice una cosa ben diversa.
La norma ci dice che anche le forniture con posa in opera e i noli a caldo, che di norma non configurano subappalto, sono da considerarsi come subappalto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra (importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare).
In altre parole, affinché un contratto possa configurarsi come sub-contratto e non come subappalto è necessario che effettivamente configuri la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo.
L’equivoco in cui spesso si cade è quello di configurare sempre come sub-contratto quei contratti che sono di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
Non è così !
In sostanza quando un operatore mi comunica un sub-contratto l’Amministrazione deve:
(1) PER PRIMA COSA andare a vedere se quel subcontratto effettivamente configura una fornitura con posa in opera o un nolo a caldo. Se non configura una fornitura con posa in opera o un nolo a caldo è subappalto, punto.
(2) SE E SOLO SE il subcontratto costituisce una fornitura con posa in opera o un nolo a caldo ALLORA l’Amministrazione dovrà andare a vedere se sussistono le condizioni dell'<<importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare>> poiché in tal caso anche se qualitativamente configurabile come fornitura con posa in opera o nolo a caldo dovrà considerarsi comunque come Subappalto.
L’aspetto più critico (oltre l’equivoco di cui sopra) è rappresentato dalla differenza tra subappalto e fornitura con posa in opera.
Il discrimine è rappresentato dalla ‘trasformazione del bene’.
Cioè: se il bene ha una sua autonomia funzionale (pannelli prefabbricati, serramenti, corpi illuminanti, ecc.) e richiede solo di essere “messo in opera” (montaggio, saldatura, incollatura, assemblaggio, ecc.) allora si ha una fornitura con posa in opera .
In tutti gli altri casi in cui il bene per acquisire la sua funzione deve essere trasformato allora si ha subappalto (es. opera di mattoni e travi in ferro che, mediante l’attività lavorativa, divengono murature e strutture di un edificio; altro es. conglomerato bituminoso: il bene finale – il tappeto bituminoso- è il risultato di una serie di lavorazioni tutt’altro che accessorie o complementari rispetto al bene fornito”, perché è frutto dell’impiego di macchinari e operai specializzati.).
Bertelli Francesco