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ADR. fornitura con posa in opera e subappalto

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DOMANDA: Nel caso in cui mi trovi di fronte ad un sub-contratto <<di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.>> è sempre un sub-contratto diverso dal subappalto?


RISPOSTA:

NO

rispondo con piacere a questo dubbio che hanno molte Amministrazioni che spesso cadono in un equivoco.

 

Sul punto l’attuale art. 119 è sostanzialmente identico al precedente articolo 105 del precedente Codice.

<<Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.>> (Art. 119 Nuovo Codice)

 

 <<Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. >>(Art. 105 Vecchio Codice)

 

Questa disposizione NON mi dice che qualsiasi sub-contratto di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare NON costituisce subappalto.

 

Questa è l’interpretazione che tentano di offrire gli operatori economici che vogliono inquadrare come sub-contratti dei contratti (che in realtà integrano subappalti) per diverse ragioni: (1) non soggetti ad autorizzazione;  (2) in quanto i lavori svolti in regime di subappalto vengono riconosciuti dalle Società di Attestazione ai fini dell’ottenimento della SOA all’appaltatore in misura minore rispetto a quanto invece se svolti in regime di sub-contratto.

 

La norma ci dice una cosa ben diversa.

 

La norma ci dice che anche le forniture con posa in opera e i noli a caldo, che di norma non configurano subappalto, sono da considerarsi come subappalto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra (importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare).

 

In altre parole, affinché un contratto possa configurarsi come sub-contratto e non come subappalto è necessario che effettivamente configuri la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo. 

 

L’equivoco in cui spesso si cade è quello di configurare sempre come sub-contratto quei contratti che sono di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.

 

Non è così !

 

In sostanza quando un operatore mi comunica un sub-contratto l’Amministrazione deve:

 

(1) PER PRIMA COSA andare a vedere se quel subcontratto effettivamente configura una fornitura con posa in opera o un nolo a caldo. Se non configura una fornitura con posa in opera o un nolo a caldo è subappalto, punto.

 

(2) SE E SOLO SE il subcontratto costituisce una fornitura con posa in opera o un nolo a caldo ALLORA l’Amministrazione dovrà andare a vedere se sussistono le condizioni dell'<<importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare>> poiché in tal caso anche se qualitativamente configurabile come fornitura con posa in opera o nolo a caldo dovrà considerarsi comunque come Subappalto. 

 

L’aspetto più critico (oltre l’equivoco di cui sopra) è rappresentato dalla differenza tra subappalto e fornitura con posa in opera.

 

Il discrimine è rappresentato dalla ‘trasformazione del bene’.

Cioè: se il bene ha una sua autonomia funzionale (pannelli prefabbricati, serramenti, corpi illuminanti, ecc.) e richiede solo di essere “messo in opera”  (montaggio, saldatura, incollatura, assemblaggio, ecc.) allora si ha una fornitura con posa in opera  .

In tutti gli altri casi in cui il bene per acquisire la sua funzione deve essere trasformato allora si ha subappalto (es. opera di mattoni e travi in ferro che, mediante l’attività lavorativa, divengono murature e strutture di un edificio; altro es. conglomerato bituminoso: il bene finale – il tappeto bituminoso- è il risultato di una serie di lavorazioni tutt’altro che accessorie o complementari rispetto al bene fornito”, perché è frutto dell’impiego di macchinari e operai specializzati.).


 

Bertelli Francesco

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Correttivo

Correttivo: qualificazione stazione appaltanti. Abbassata la soglia di rilevanza dei CIG di lavori (da 500.000) a 150.000 e modificato il periodo di riferimento ora individuato nel quinquennio precedente la data di inizio il biennio di qualificazione (e non più al quinquennio precedente al 31.12.2022). Si ma ancora l’ANAC non ha aggiornato la piattaforma.

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