L’Art. 3, comma 1, Allegato I.1 ee), definisce il cottimo come <<l’affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.>>.
A ben vedere questa norma può essere scomposta in tre parti.
· Una parte in cui ritroviamo la definizione in senso proprio di cottimo come l’affidamento della sola lavorazione nel caso di fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.
· Un’altra parte in cui ci chiarisce che il cottimo è una forma di subappalto.
· Un’ultima parte in cui ci prescrive che il cottimista deve essere in possesso dell’attestazione dei requisiti [SOA] di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto (che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore).
In sostanza, la preoccupazione del Legislatore è essenzialmente quella di evitare una elusione del sistema di qualificazione SOA.