Con parere n. 13 del 13 marzo 2024 l’ANAC si è espressa sulla possibilità di utilizzare le procedure ordinarie nel sottosoglia (https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-13-del-13-marzo-2024)
Argomento da noi già qui affrontato (https://www.supportoappalti.com/2023/11/07/lutilizzo-delle-procedure-ordinarie-nel-sotto-soglia-nel-nuovo-codice/) e su cui si è espresso anche il MIT con Circolare del 20.11.2023, n. 298 (https://www.supportoappalti.com/2023/11/22/nuovo-codice-per-il-mit-si-possono-utilizzare-le-procedure-ordinarie-anche-nel-sottosoglia/).
<< Con la nota sopra indicata l’Amministrazione istante chiede all’Autorità di esprimere avviso in ordine alla possibilità , alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 36/23, di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00. Si sottolinea al riguardo che tale procedura di aggiudicazione, in considerazione della peculiarità dell’opera interessata dai lavori, appare maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza, secondo quanto opportunamente esplicitato nella motivazione del provvedimento di indizione della procedura stessa. (..)
Sulla base dei chiarimenti offerti con la Circolare sopra indicata, pertanto, in risposta al quesito sottoposto all’attenzione dell’Autorità , deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi. Infine, in ordine al quesito relativo al processo di digitalizzazione della procedura di gara, nei termini indicati nell’istanza, si comunica la possibilità di procedere mediante scheda P2_16. >>.