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Accordo quadro per lavori pubblici. Nota ANAC.

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Riprendendo il tema dell’accordo quadro, e qui, si dà conto della Nota ANAC n. 870 / 2023, con cui l’Autorità  conferma la possibilità di utilizzare l’accordo quadro anche per i lavori pubblici fissando tuttavia delle condizioni.

La condizione essenziale è che l’oggetto delle lavorazioni contenute nell’accordo quadro sia compiutamente definito già con l’accordo quadro. Purtroppo non si comprende bene cosa l’ANAC intenda con “compiutamente definite”. Dalla lettura della Nota si evince soltanto che nel caso di specie si trattava di interventi su edifici scolastici e non fossero note le informazioni sugli edifici scolastici (planimetrie, ubicazione aule, servizi ecc…).

Nel caso in cui non siano “compiutamente definite” le prestazioni si può procedere sì con l’accordo quadro ma secondo la procedura prevista per il cd. ‘accordo quadro incompleto’ (ex art. 54, comma 4, lett. c, vecchio codice; oggi, art. 59, comma 4, lett. b). In quest’ultimo caso non si può individuare un unico operatore ma si devono individuare un certo numero di operatori con i quali riaprire il confronto competitivo successivamente una volta definite “compiutamente” le lavorazioni.

Le ragioni che hanno indotto il Comune di Napoli a procedere con l’accordo quadro sono le seguenti: <<A tale contestazione la S.A. ha controdedotto puntualizzando che gli appalti in esame attengono ad interventi PNRR per i quali “Alla data di adozione della determinazione di indizione della procedura in oggetto (25-10- 2022) i termini per l’aggiudicazione della quasi totalità degli interventi inclusi nei citati accordi quadro erano fissati, pena la revoca dell’assegnazione dei fondi da parte del Ministero medesimo, con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 51 del 7.3.2022 al 31 dicembre 2022. Per la realizzazione di tali interventi, relativi a nuove opere e messa in sicurezza e riqualificazione di edifici scolastici, l’Amministrazione, alla data di inserimento degli interventi nell’ambito del PNRR, aveva già in corso accordi quadro per l’affidamento di servizi di progettazione. Al fine di scongiurare per l’Ente la perdita delle risorse ed evitare il rischio di incidere negativamente sul raggiungimento dei target imposti all’Italia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), …., è stato, quindi, deciso di operare in parallelo. ….”. Ha rilevato altresì la S.A. che “La scelta di ricorrere all’istituto dell’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori inseriti nel Pnrr si è basata sui seguenti elementi: 1. Il fondamento normativo, derivante dal combinato disposto dell’art. 3 del Dlgs 50/2016, in punto di definizione, e dell’art. 54 del Dlgs 50/2016, in punto di disciplina, in conformità a quanto riportato a pag 15 del documento della Commissione Europea “Appalti pubblici orientamento per i funzionari”, citato anche nella nota di codesta Autorità. Lo stesso risulta innovato rispetto alla previsione previgente riportata nel Dlgs 163/06, che limitava l’utilizzo dell’accordo quadro ai lavori di manutenzione. Nel richiamato documento della Commissione Europea, infatti, è espressamente previsto che “Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti…. 2. I risparmi conseguenti al suo utilizzo determinanti per il rispetto dalla tempistica PNRR. Nella valutazione sull’opportunità della scelta dell’accordo quadro nel caso di specie un ruolo fondamentale è stato dato ai risparmi conseguenti al suo utilizzo, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche stringenti imposte dal Ministero dell’Istruzione per l’aggiudicazione dei lavori. …. L’accordo quadro garantisce, indubbiamente, un notevole risparmio di attività procedimentale, accorpando adempimenti e procedure e si connota quale strumento acceleratorio e di semplificazione estremamente flessibile. … >>.

Si evidenzia che l’ANAC, anche in considerazione delle ragioni rilevate dal Comune, dà soltanto un monito al Comune pro futuro senza intervenire sul caso di specie: <<Nel prendere atto dell’interesse pubblico alla sollecita contrattualizzazione ed esecuzione delle attività in vista dell’erogazione dei Fondi PNRR, come disposto dal Consiglio dell’Autorità nella richiamata adunanza, si invita la stazione appaltante a tener conto, per il futuro, delle indicazioni fornite dall’Autorità riguardo il più adeguato utilizzo dello strumento dell’accordo quadro, rappresentando che il migliore uso dell’istituto consente di coniugare efficacemente le esigenze di flessibilità e celerità espresse dalla S.A., con la più ampia apertura alla concorrenza e conseguente migliore salvaguardia dell’economicità dell’azione amministrativa.>>

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