Già col vecchio codice gli incentivi si riconoscevano per le negoziate ed anche per i cd. affidamenti diretti “mediati” https://www.supportoappalti.com/2023/02/06/gli-incentivi-tecnici-ai-sensi-dellarticolo-113-per-gli-affidamenti-diretti/.
Con il nuovo codice si possono riconoscere anche per gli affidamenti diretti.
A confermarlo è l’ANAC con parere n. 54 del 25.10.2023.
<< (..)Con riguardo agli aspetti di interesse ai fini del parere, può osservarsi che a differenza del previgente art. 113 del d.lgs. 50/2016 – il quale faceva espresso riferimento, ai fini della determinazione dell’incentivo, all’importo dei lavori, servizi e forniture, “posti a base di gara” – l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, fa ora riferimento, a tali fini, all’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base “delle procedure di affidamento del contratto”.
La norma, quindi, è ora genericamente riferita a tutte le procedure di affidamento, includendo quindi anche l’affidamento diretto, e non solo alla “gara”, intesa come procedura competitiva.
Come evidenziato nella Relazione Illustrativa del Codice, infatti, «La previsione [dell’art. 45], sebbene semplificata rispetto alla versione precedente contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all’erogazione di incentivi non dovuti. La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all’appalto. Si superano, in tal modo, le difficoltà discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l’erogazione dell’incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti. La disposizione rinvia a un allegato al codice per l’elencazione – tassativa – delle attività tecniche da remunerare.