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Concessioni: affidamento diretto si o no?

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Nel nuovo codice è possibile procedere con affidamento diretto per le concessioni?

Ringrazio il Dott. Gianpiero Fortunato per avermi evidenziato che l’art. l’art. 3, comma 1, lett. d, dell’allegato  I.1, nella definizione di “affidamento diretto” fa espresso riferimento agli “Enti concedenti”.

Alla luce di siffatto richiamo sembrerebbe pertanto chiarito il dubbio in merito all’applicazione o meno dell’istituto dell’affidamento diretto nell’ambito delle concessioni.

In vigenza del precedente codice si riteneva di poter procedere con affidamento diretto anche per le concessioni. CONSIGLIO DI STATO 1108 DEL 15.02.2022: Così Il Collegio ritiene infatti che non sia censurabile la sentenza appellata laddove ha posto a fondamento delle statuizioni di rigetto del ricorso di primo grado le seguenti motivazioni: (..)  fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30, si applica alle concessioni l’art. 36 nella sua interezza (anche il secondo comma e non soltanto il primo); (..)Anche il secondo motivo non può essere accolto. L’art. 164, comma 2, d.lgs. 50716 stabilisce, infatti, che: “Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”. Come bene rilevato dalla sentenza di primo grado, il richiamo contenuto nel comma trascritto determina dunque l’applicazione dell’art. 36 d.lgs. 50/16 non solo nella suo primo comma ma anche nel secondo essendo quest’ultimo articolo ricompreso nelle “modalità e procedure di affidamento” cui l’art. 164, comma 2, fa rinvio: ne consegue che tutte le modifiche apportate al secondo comma trovano applicazione anche all’affidamento delle concessioni.

Nel nuovo codice l’art. 187, dedicato al sottosoglia, dispone che <<Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.>>.

Da tale prescrizione sorge il dubbio sull’applicabilità o meno dell’affidamento diretto alle concessioni. Tuttavia, l’espresso richiamo agli “enti concedenti” nelle definizione codicistica di affidamento diretto sembra poterci dare una indicazione nel senso della possibilità di utilizzo di questo istituto anche nell’ambito delle concessioni.

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