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Per il Consiglio di Stato sono ammissibili condizioni di partecipazione ulteriori rispetto alle SOA

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Si segnala la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, del 13 febbraio 2024 n. 1434, con la quale si è affermato il principio per cui 


<<Non può (..) escludersi che il disciplinare di gara introduca, accanto all’ordinario sistema di qualificazione (attraverso gli attestati SOA) caratterizzante gli appalti di lavori, un requisito ulteriore quale contenuto dell’offerta tecnica, purché sia congruo con l’oggetto dell’appalto. Nella fattispecie controversa l’art. 16 del disciplinare, concernente l’offerta tecnica, prevede che la busta telematica “offerta tecnica” debba includere, a pena di esclusione, una serie di documenti, tra cui la “relazione criterio P3 : qualificazione impresa”, la quale dovrà contenere gli “attestati per le attività di costruzione e manutenzione di impianti sportivi, rilasciati da enti certificatori accreditati”. Il disciplinare configura questi attestati come un requisito di qualificazione e di partecipazione alla gara; non occorre dunque indugiare sul rapporto tra requisito di qualificazione e di partecipazione, pur potendosi affermare che, in linea di principio, negli appalti di lavori il possesso della qualificazione nella categoria prevalente giustifica di per sé la partecipazione alla gara (nei raggruppamenti il discorso è invece più complesso e si pone il problema del rapporto tra i requisiti di qualificazione e la quota di partecipazione al raggruppamento e la quota di esecuzione della prestazione). (..) Invero, la declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce a clausole del bando che impongono adempimenti formali e non può dunque riguardare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara attinenti ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (Cons. Stato, V, 23 agosto 2019, n. 5828; III, 7 luglio 2017, n. 3352), come è invece nel caso di specie. Peraltro, come rilevato dal primo giudice, «trattandosi della realizzazione di uno stadio comunale, appare logica e ragionevole la scelta di selezionare operatori economici in possesso di attestazioni di qualità riferite alla realizzazione di impianti sportivi»; non si tratta dunque di un requisito sproporzionato o determinante un’abusiva restrizione dell’accesso concorrenziale (rispetto alla certificazione necessaria ISO 9001), in quanto finalizzato alla dimostrazione della adeguatezza per una commessa con requisiti di specialità.>>.

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